Ai cittadini italiani che abbiano compiuto il sessantacinquesimo anno di età (67 anni dal 1° gennaio 2019), risiedano effettivamente e abitualmente in Italia e possiedano redditi di importo inferiore a determinati limiti, ai sensi dell’articolo 3, comma 6, della legge n. 335/1995, viene riconosciuto, a domanda, il diritto all’assegno sociale, quale misura sostitutiva, a partire dal 1° gennaio 1996, della pensione sociale. Si tratta, come noto, di una prestazione a natura assistenziale e non esportabile che, dunque, non può essere riconosciuta se il titolare della prestazione risiede all’estero. Oltre ai cittadini italiani, possono farne richiesta anche: i cittadini dell’Unione europea e cittadini extracomunitari loro familiari (articolo 19, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30); i cittadini della Repubblica di San Marino; i cittadini stranieri o apolidi titolari dello status di rifugiato politico o di protezione sussidiaria e rispettivi coniugi ricongiunti; i cittadini extracomunitari titolari di permesso di soggiorno di lungo periodo; i cittadini svizzeri e dello Spazio Economico Europeo. Requisiti - Ai fini del diritto all'Assegno, tutti i cittadini italiani e stranieri devono soddisfare i seguenti requisiti: 67 anni di età (dal 1° gennaio 2019); stato di bisogno economico; cittadinanza italiana e situazioni equiparate; residenza effettiva in Italia; requisito dei dieci anni di soggiorno legale e continuativo in Italia (dal 1° gennaio 2009); reddito personale, o per coniugati, entro i limiti stabiliti. Con riferimento a quest’ultimo punto, si fa presente che per il 2023 il beneficio spetta entro il limite di reddito pari a: 6.542,51 euro annui, se il soggetto non è coniugato; 13.085,02 euro, se il soggetto è coniugato. Per l'attribuzione si considerano i seguenti redditi del coniuge e del richiedente: i redditi assoggettabili all'IRPEF, al netto dell'imposizione fiscale e contributiva; i redditi esenti da imposta; i redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta (vincite derivanti dalla sorte, da giochi di abilità, da concorsi a premi, corrisposte dallo Stato, da persone giuridiche pubbliche e private); i redditi soggetti a imposta sostitutiva come interessi postali e bancari, interessi dei CCT e di ogni altro titolo di stato, interessi, premi e altri frutti delle obbligazioni e titoli similari, emessi da banche e Società per Azioni, ecc.; i redditi di terreni e fabbricati; le pensioni di guerra; le rendite vitalizie erogate dall'INAIL; le pensioni dirette erogate da Stati esteri; le pensioni e gli assegni erogati agli invalidi civili, ai ciechi civili e ai sordi; gli assegni alimentari corrisposti a norma del Codice civile. Non si computano, invece: i trattamenti di fine rapporto e le anticipazioni sui trattamenti stessi; il reddito della casa di abitazione; le competenze arretrate soggette a tassazione separata; le indennità di accompagnamento per invalidi civili, ciechi civili e le indennità di comunicazione per i sordi; l'assegno vitalizio erogato agli ex combattenti della guerra 1915-1918. Importo dell’assegno - L’importo dell’assegno per il 2023 è pari a 503,27 euro per 13 mensilità. L’assegno, tuttavia, è riconosciuto in misura intera soltanto ai soggetti non coniugati che non possiedono alcun reddito e ai soggetti coniugati che hanno un reddito familiare inferiore al totale annuo dell'Assegno. Diversamente, ai soggetti non coniugati che hanno un reddito inferiore all'importo annuo dell'Assegno e ai soggetti coniugati che hanno un reddito familiare compreso tra l'ammontare annuo dell'Assegno e il doppio dell'importo annuo dell'Assegno, il beneficio è concesso in misura ridotta, fino a concorrenza dei limiti di reddito stabiliti. Presentazione della domanda - La domanda deve essere inoltrata telematicamente all'INPS attraverso il servizio dedicato. In alternativa, è possibile farne richiesta tramite: Contact center al numero 803 164 (gratuito da rete fissa) oppure 06 164 164 da rete mobile; Enti di patronato e intermediari dell'Istituto, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.