Con la circolare n. 45 del 22 marzo 2019 l’INPS introduce importanti semplificazioni nella procedura di liquidazione degli assegni per il nucleo familiare, alleggerendo il carico di adempimenti dei datori di lavoro. Dal 1° aprile 2019, infatti, le domande di ANF devono essere trasmesse telematicamente direttamente all’INPS. I datori di lavoro, pertanto, non sono più tenuti a: - raccogliere le istanze di liquidazione (ANF/DIP SR16); - verificare la loro corretta compilazione; - calcolare l’importo spettante confrontando la tipologia del nucleo familiare e il suo reddito con le tabelle annualmente emanate dall’Istituto. Gli importi giornalieri e mensili teoricamente spettanti sono determinati dall’INPS e messi a disposizione del datore di lavoro nel Cassetto Previdenziale. Nel periodo 1° aprile 2019-30 giugno 2019, i datori di lavoro possono erogare le prestazioni di ANF e procedere al relativo conguaglio, sulla base sia di domande cartacee presentate dal lavoratore al datore di lavoro entro il 31 marzo 2019, sia di domande telematiche presentate all’INPS dal 1° aprile 2019. Il conguaglio in Uniemens degli importi richiesti in modalità cartacea deve avvenire al più tardi con la denuncia Uniemens relativa a giugno 2019. Dopo tale data non è più possibile effettuare conguagli per ANF che non siano stati richiesti con le nuove modalità telematiche. La domanda di ANF da parte dei lavoratori agricoli a tempo indeterminato (OTI) continua ad essere presentata al datore di lavoro con il modello “ANF/DIP” (SR16) cartaceo. Soggetti interessati alla richiesta degli ANF Lavoratori subordinati e parasubordinati, anche presso p.a., compresi apprendisti e soci di cooperative, per i quali il reddito del nucleo familiare di appartenenza è costituito per almeno il 70% da redditi di lavoro dipendente e/o pensione. Precondizioni per la richiesta degli ANF - Rapporto di lavoro subordinato o parasubordinato in corso - Presenza di un nucleo familiare (nel nucleo familiare sono ricompresi anche i soggetti uniti civilmente) - Rispetto dei limiti reddito - Somma dei redditi da lavoro dipendente, da pensione o da altra prestazione previdenziale derivante da lavoro dipendente, relativi al nucleo familiare nel suo complesso, uguale o superiore al 70% del reddito familiare - Mancanza di altro ANF o altro trattamento di famiglia. Sanzioni - Dichiarazioni false o altri atti fraudolenti al fine di procurare a sé o ad altri la corresponsione dell'ANF: salvo reato, sanzione amministrativa da € 413 a € 2.478 - Violazione dell'obbligo di denunciare al datore di lavoro ogni variazione dello stato di famiglia: sanzione amministrativa da € 100 a € 1.030, con possibilità di pagamento della sanzione in misura ridotta (in caso di rapporti plurimi) - Violazione dell'obbligo di indicare al datore di lavoro presso il quale viene prestata attività secondaria, il datore di lavoro presso la quale viene prestata l'attività principale: sanzione amministrativa da € 100 a € 1.030, con possibilità di pagamento della sanzione in misura ridotta - Violazione dell'obbligo di fornire all'INPS le notizie e i documenti richiesti per l'applicazione delle disposizioni sugli assegni familiari: sanzione amministrativa da € 255 a € 2.580, diffidabile con pagamento della sanzione nella misura pari al minimo edittale. Domanda di ANF: tabella delle novità Fino al 31 marzo 2019 Dal 1° aprile 2019 Nel caso in cui il richiedente svolga attività lavorativa dipendente, la domanda va presentata al proprio datore di lavoro, utilizzando il modello ANF/DIP (SR16). I datori di lavoro pertanto sono tenuti a: - raccogliere le domande di liquidazione (ANF/DIP SR16); - verificare la loro corretta compilazione; - archiviare la documentazione consegnata per almeno cinque anni dall’ultimo mese di erogazione dell’assegno. La domanda va presentata direttamente all’INPS per via telematica. Il lavoratore può utilizzare uno dei seguenti canali: - servizio on-line “ANF DIP” sul sito www.inps.it, previo possesso di PIN dispositivo, ovvero di identità SPID almeno di Livello 2 ovvero di Carta Nazionale dei Servizi; - servizi telematici offerti da patronati o intermediari dell’Istituto. Per verificare il buon esito dell’istanza, il richiedente deve successivamente accedere con le proprie credenziali alla specifica sezione “Consultazione Domanda”, disponibile nell’area riservata del portale INPS. Al lavoratore sono inviati esclusivamente gli eventuali provvedimenti di reiezione. Le domande già presentate al datore di lavoro fino alla data del 31 marzo 2019 con il modello cartaceo, per il periodo compreso tra il 1° luglio 2018 ed il 30 giugno 2019 o a valere sugli anni precedenti, non devono essere reiterate telematicamente. I lavoratori agricoli a tempo indeterminato (OTI) continuano a presentare le domande direttamente al datore di lavoro col modello di richiesta cartaceo. Calcolo degli importi spettanti: tabella delle novità Fino al 31 marzo 2019 Dal 1° aprile 2019 Il calcolo dell’importo teoricamente spettante è effettuato dal datore di lavoro confrontando la tipologia del nucleo familiare e il suo reddito con le tabelle annualmente emanate dall’Istituto. Successivamente, sulla base degli importi teoricamente spettanti, il datore di lavoro calcola l’importo effettivamente dovuto al richiedente, in relazione alla tipologia di contratto sottoscritto (es. part-time full-time) e alla presenza/assenza del lavoratore nel periodo di riferimento. L’INPS, una volta recepite le domande telematiche, provvede in autonomia a istruire le pratiche per la definizione del diritto e della misura della prestazione familiare richiesta e, in particolare, individua gli importi giornalieri e mensili teoricamente spettanti in riferimento alla tipologia del nucleo familiare e al reddito conseguito negli anni precedenti. I datori di lavoro, recuperano l’informazione circa gli importi calcolati dall’INPS prendendone visione attraverso una specifica utility, disponibile sul “Cassetto Previdenziale Aziendale”. Indicando il codice fiscale del lavoratore ed eventualmente quello del richiedente – qualora i due soggetti non coincidano (es. nel caso di madre separata senza posizione tutelata, che chiede la prestazione sulla posizione lavorativa dell’altro genitore) – la procedura riporta al datore l’importo teoricamente spettante. Successivamente, il datore di lavoro calcola l’importo effettivamente dovuto al richiedente (nel limite mensile di quanto calcolato dall’INPS), in relazione alla tipologia di contratto sottoscritto (es. part-time o full-time) e alla presenza/assenza del lavoratore nel periodo di riferimento. Liquidazione e conguaglio: tabella delle novità Fino al 31 marzo 2019 Dal 1° aprile 2019 Il datore di lavoro: - anticipa l'importo degli assegni al lavoratore unitamente alla retribuzione mensile; - mette a conguaglio gli importi anticipati con le denunce mensili Uniemens. Restano immutate le modalità di erogazione degli importi ovvero unitamente alla retribuzione mensile e con relativo conguaglio nelle denunce mensili contributive. Nel periodo compreso fra il 1° aprile 2019 e il 30 giugno 2019, i datori di lavoro possono erogare le prestazioni di assegno per il nucleo familiare e procedere al relativo conguaglio sia di domande telematiche presentate all’INPS dal 1° aprile 2019, sia di domande cartacee presentate dal lavoratore al datore di lavoro entro e non oltre il 31 marzo 2019. Per queste ultime, il datore di lavoro deve procedere al conguaglio degli importi spettanti al più tardi in occasione della denuncia Uniemens relativa al mese di giugno 2019 (31 luglio 2019). Dopo tale data non sarà più possibile conguagliare ANF che non siano stati richiesti telematicamente. Autorizzazione INPS alla liquidazione degli assegni: tabella delle novità Fino al 31 marzo 2019 Dal 1° aprile 2019 Per l’erogazione degli ANF da parte del datore di lavoro è necessaria la preventiva autorizzazione da parte dell’INPS (da inoltrare in via telematica accedendo all’apposito servizio presente sul portale INPS) nei casi in cui: - venga richiesta l’inclusione di determinati familiari nel nucleo (fratelli, sorelle, ecc.); - possa verificarsi una duplicazione di pagamento (separazione, figli naturali, ecc.); - si abbia diritto all’aumento dei livelli reddituali (nuclei monoparentali, nuclei che comprendono familiari inabili a proficuo lavoro); - il coniuge non sottoscriva la dichiarazione di responsabilità nel modello ANF/DIP. Alla domanda di autorizzazione deve essere accluso il certificato di stato di famiglia rilasciato dagli uffici anagrafici italiani per i soggetti residenti in Italia e un'equivalente documentazione estera per i familiari che risiedono in altri Stati. A seguito di istruttoria, l’INPS rilascia all’utente il modello di autorizzazione ANF43 e l’utente presenta la domanda (ANF/DIP) al datore di lavoro con allegato il modello ANF43. Restano invariate le procedure per il rilascio dell’autorizzazione alla liquidazione assegni nei casi previsti dalla legge: il soggetto interessato è tenuto a presentare specifica domanda di Autorizzazione ANF telematica all’INPS, corredata della documentazione necessaria per definire il diritto alla prestazione stessa. Tuttavia, in caso di accoglimento, al cittadino richiedente non viene più inviato il provvedimento di autorizzazione, bensì l’Istituto procede direttamente alla successiva istruttoria della domanda di liquidazione. Nell’ipotesi di reiezione, invece, il relativo provvedimento è inviato al richiedente con le consuete modalità.