Le domande di assegno per il nucleo familiare (ANF) dei lavoratori dipendenti di aziende attive del settore privato non agricolo devono essere presentate direttamente all’INPS, esclusivamente in modalità telematica entro il mese di giugno, al fine di garantire continuità nella corresponsione dello stesso da parte del datore di lavoro. Una volta ricevuta l’istanza telematica, l’INPS svolge un’attività istruttoria utile alla individuazione degli importi giornalieri e mensili teoricamente spettanti in riferimento alla tipologia del nucleo familiare e del reddito conseguito negli anni precedenti. L’utente può prendere visione dell’esito della domanda presentata accedendo con le proprie credenziali alla specifica sezione “Consultazione domanda”, disponibile nell’area riservata. In caso di variazione nella composizione del nucleo familiare, o nel caso in cui si modifichino le condizioni che danno titolo all’aumento dei livelli di reddito familiare, il lavoratore interessato deve presentare, esclusivamente in modalità telematica, una domanda di variazione per il periodo di interesse, avvalendosi della procedura “ANF DIP”. Importi ANF aggiornati 2024 L’INPS, con circolare n. 65 del 15 maggio 2024, ha comunicato che, stante la vigenza dell’Assegno Unico, i nuovi livelli di reddito familiare da aggiornare per il calcolo degli ANF riguardano esclusivamente i nuclei con familiari diversi da quelli con figli e orfanili. Si tratta dunque dei nuclei composti dai coniugi, fratelli, sorelle e nipoti (INPS circolare n. 34/2022). L’Istituto, dunque, quest’anno ha provveduto a rivalutare solo gli importi contenuti nelle tabelle 19, 20A, 20B, 21A, 21B, 21C, 21D. La variazione percentuale dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, al netto dei tabacchi, calcolata dall’ISTAT tra l’anno 2023 e l’anno 2022, è risultata pari a + 5,4 per cento e fa da riferimento per la determinazione dei livelli di reddito delle tabelle contenenti gli importi mensili degli assegni per il nucleo familiare, in vigore per il periodo dal 1° luglio 2024 al 30 giugno 2025. Presentazione della domanda La condizione preliminare per la sussistenza del diritto all’erogazione dell’assegno è dalla circostanza che il rapporto tra il reddito derivante da lavoro dipendente ed il reddito complessivo debba superare il 70%. Fanno parte del nucleo familiare del richiedente la prestazione, in via generale: - il richiedente l’assegno; - il coniuge non legalmente ed effettivamente separato e che non abbia abbandonato la famiglia o il soggetto unito civilmente; - i figli e gli equiparati aventi età superiore ai 18 anni, se non più studenti; - i figli o equiparati maggiorenni inabili; - i figli di età superiore ai 21 anni compiuti; - i fratelli e le sorelle, i nipoti del richiedente di età inferiore ai 18 anni, non coniugati, ovvero senza limite di età se inabili, orfani, senza diritto alla pensione di reversibilità. La domanda di assegno per il nucleo familiare deve essere presentata dal lavoratore all’INPS, esclusivamente in via telematica, mediante uno dei seguenti canali: - WEB, tramite il servizio on-line dedicato, se in possesso di PIN dispositivo, di una identità SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) almeno di Livello 2 o CNS (Carta Nazionale dei Servizi); - patronati e intermediari dell’Istituto, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi, anche se non in possesso di PIN. Sulla base degli importi teoricamente spettanti, così come individuati dall’Istituto, il datore di lavoro provvede poi al calcolo dell’importo effettivamente spettante al richiedente, in relazione alla tipologia di contratto sottoscritto e alla presenza/assenza del lavoratore nel periodo di riferimento. La somma indicata dall’Istituto individua, dunque, il tetto massimo di prestazione che può essere corrisposta su base mensile. Non cambiano le modalità di erogazione degli importi: il pagamento avviene unitamente alla retribuzione mensile e il datore di lavoro opera poi il relativo conguaglio con le denunce contributive mensili. Procedimento di autorizzazione Il lavoratore, o il soggetto interessato, che presenta la domanda di “ANF DIP” deve comunque presentare la domanda di autorizzazione tramite l’attuale procedura telematica “Autorizzazione ANF”, corredata della documentazione necessaria per definire il diritto alla prestazione stessa. In caso di accoglimento, al cittadino richiedente non viene più inviato il provvedimento di autorizzazione (modello “ANF43”): è direttamente l’Istituto a provvedere alla istruttoria della domanda di “ANF DIP”. In caso di reiezione, invece, viene inviato al richiedente il relativo provvedimento (modello “ANF58”). In caso di autorizzazione parziale rilasciata solo in riferimento ad alcuni componenti del nucleo familiare, l’importo della prestazione ANF sarà successivamente calcolato solo considerando il nucleo autorizzato. In caso di esito positivo, la Struttura territoriale INPS competente procede direttamente alla successiva istruttoria della domanda di “ANF DIP”. In caso di reiezione, invece, viene inviato al richiedente il relativo provvedimento (modello ANF58). In caso di autorizzazione parziale rilasciata solo in riferimento ad alcuni componenti del nucleo familiare, l’importo della prestazione ANF sarà successivamente calcolato solo considerando il nucleo autorizzato. Anche in tale procedura l’esito della richiesta è visibile all’utente, o al Patronato delegato, accedendo con le proprie credenziali alla domanda presentata nella specifica sezione “Consultazione domanda”. Ciò consente al cittadino richiedente o al Patronato delegato di monitorare la decorrenza e la scadenza dello stesso. Cosa deve fare il datore di lavoro Una volta effettuata la presentazione telematica dell’istanza, il lavoratore può visualizzare gli importi calcolati dall’INPS accedendo con le proprie credenziali alla specifica sezione “Consultazione domanda”, disponibile nell’area riservata. Lo stesso lavoratore dovrà comunicare l’esito positivo della richiesta al proprio datore di lavoro, il quale avrà accesso ai dati necessari all’erogazione e al conguaglio degli ANF attraverso la consueta procedura: erogazione in busta paga ed esposizione a credito in Uniemens. Il datore ha accesso, all’interno del Cassetto previdenziale, all’applicazione “Consultazione Importi ANF”, che consente di visualizzare le informazioni relative alle domande assegno nucleo familiare dipendenti (ANF DIP): - importi massimi spettanti, giornalieri e mensili; - periodo di riferimento. È possibile effettuare: - una ricerca puntuale (per singolo codice fiscale lavoratore): in questo caso l’informazione è immediatamente disponibile; - una richiesta massiva (per tutti i lavoratori di un’azienda per la quale il soggetto richiedente ha delega): le informazioni saranno rese disponibili dopo i necessari tempi di elaborazione del sistema. All’interno di ciascuna busta paga, l’assegno matura in misura intera qualora permanga la continuità del rapporto di lavoro per: - ogni mese di lavoro, se ha effettuato almeno 104 ore se operaio e 130 se impiegato; - ogni settimana se, in caso di mancato raggiungimento delle 104 o 130 ore mensili, ha effettuato almeno 24 ore settimanali di lavoro se operaio e 30 ore se impiegato; - ogni giornata lavorata, in caso di mancato raggiungimento delle 24 o 30 ore settimanali. In caso di settimana corta, cioè quando l’orario è ripartito su cinque giornate anziché su sei, l’assegno spetta per intero anche per il sabato non lavorato. Compilazione del flusso Uniemens I flussi Uniemens includono, nella sezione “DenunciaIndividuale” di “PosContributiva” l’elemento “InfoAggCausaliContrib”, che deve essere valorizzato come segue: − nell’elemento “CodiceCausale”: 0035 - ANF assegni correnti; − nell’elemento “IdentiMotivoUtilizzoCausale”, il codice fiscale del soggetto richiedente la prestazione ANF, non necessariamente coincidente con il codice fiscale del lavoratore; − nell’elemento “AnnoMeseRif”, il periodo a cui si riferisce il conguaglio ANF; − nell’elemento “ImportoAnnoMeseRif”, l’importo del conguaglio del periodo a cui si riferisce.