Con una notizia pubblicata il 5 febbraio 2019 sul proprio sito web, l’ANPAL ha specificato che la sospensione dell'assegno di ricollocazione sino al 31 dicembre 2021, prevista a partire dall'entrata in vigore del decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4, riguarda esclusivamente le persone beneficiarie di NASpI da almeno 4 mesi. I lavoratori in cassa integrazione guadagni straordinaria coinvolti in accordi di ricollocazione (ex articolo 24 bis del decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 148), possono invece ancora richiedere l'assegno sulla base delle regole previgenti. Le lavoratrici e i lavoratori coinvolti negli accordi di ricollocazione nelle ipotesi di cassa integrazione guadagni straordinaria (CIGS) da luglio 2018 possono prenotare l'assegno di ricollocazione dal portale ANPAL. La prenotazione va fatta entro 30 giorni dalla sottoscrizione dell'accordo di ricollocazione. L’assegno di ricollocazione è una somma di denaro erogata per aiutare le persone disoccupate o in cassa integrazione o in condizioni di estrema povertà a rientrare nel mondo del lavoro. I soldi non vengono incassati da chi cerca un’occupazione, ma da chi aiuta a trovarla (Centri pubblici per l’impiego, Agenzie private, Consulenti del lavoro). Servono a potenziare le attività di supporto e a fornire servizi su misura: definizione di un ‘piano’ da attuare nell’arco di sei mesi (prorogabili al massimo di altri sei), affiancamento di un tutor, ricerca e analisi di opportunità e offerte, promozione del profilo professionale, incontri di verifica. La persona disoccupata è tenuta a partecipare agli incontri concordati e ad accettare l'offerta congrua di lavoro. In caso contrario, verranno applicate le sanzioni previste, che vanno da una riduzione fino alla perdita totale della prestazione economica. Ai cassintegrati, nella nuova misura prevista dalla legge di Bilancio 2018, non si applica il meccanismo dell’offerta congrua, quindi non ci sarà alcun rischio di perdere il trattamento economico anche in caso di rifiuto di una proposta di lavoro qualsiasi.