Il mattone è sempre nel mirino del legislatore, come ben sanno gli italiani. Tutto cambia e si evolve, prossimi i cambiamenti previsti dalla legge di Bilancio 2020, con tante novità su regole e disciplina dell'IMU; ma senza andare lontano nel calendario delle scadenze, già a breve altre novità coinvolgeranno la platea dei contribuenti del "mattone". La rivoluzione IMU-TASI comincia, infatti, dai cambiamenti apportati durante la conversione in legge del decreto Crescita (D.L. n. 34/2019) in materia di obblighi dichiarativi e semplificazioni per l'attestazione dei requisiti necessari per poter fruire delle agevolazioni che "scontano" IMU o TASI. Si tratta nello specifico delle norme che riguardano gli obblighi di presentazione della relativa dichiarazione, che prorogano i termini di presentazione della dichiarazione IMU e TASI al 31 dicembre, nonché quelle disposte per snellire gli obblighi a carico dei soggetti beneficiari delle agevolazioni in materia. La proroga della presentazione Con le novità introdotte dal decreto Crescita, il termine per presentare la dichiarazione IMU/TASI passa dal 30 giugno al 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta. La scadenza è prorogata, dunque, al 31 dicembre dell’anno successivo a quello in cui ha avuto inizio il possesso degli immobili o siano intervenute "variazioni" importanti ai fini della determinazione dell'imposta. Precedentemente, il termine della presentazione era fissato al 30 giugno. Per effetto delle novità del decreto Crescita, la prima scadenza coinvolta è quella che interessa tutte quelle variazioni rilevanti ai fini del calcolo dell'imposta intervenute nel 2018 che dovranno essere comunicate attraverso la presentazione della dichiarazione IMU/TASI entro il 31 dicembre 2019. Il termine previsto dalla novella legislativa modifica in particolare la disciplina relativa: a) all'IMU (art. 13, comma 12-ter, D.L. n. 201/2011), l'imposta municipale propria dovuta dal proprietario o dal titolare di altro diritto reale, dal concessionario per la concessione di aree demaniali e dal locatario per i leasing. L'imposta si applica al possesso di: - fabbricati, escluse le abitazioni principali classificate nelle categorie catastali diverse da A/1, A/8 e A/9; - aree fabbricabili; - terreni agricoli. b) alla TASI (art. 1, comma 684, legge n. 147/2013), la tassa per i servizi indivisibili dovuta dal titolare del diritto reale o, a seconda i casi, in quota parte anche dall’occupante, che si applica al possesso o alla detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati - esclusa l’abitazione principale diversa da quella classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 - e di aree edificabili. Nota bene La modifica del decreto Crescita non interessa la tassa sui rifiuti (TARI), come chiarito dal Ministero dell’Economia e delle finanze nella risoluzione n. 2/DF/2019 del 6 agosto 2019. Dubbi per gli enti non commerciali È importante sottolineare che - con riferimento al termine per la presentazione delle dichiarazioni, prorogato dal decreto Crescita - alcuni dubbi permangono in riferimento agli enti non commerciali. La perplessità, ai fini dell’applicazione del maggior lasso di tempo per la presentazione, deriva dal mancato riferimento, in modo esplicito, nel decreto Crescita dei citati soggetti che non essendo stati contemplati "in chiaro" dal legislatore da una prima lettura sembrerebbero non essere attratti dalla proroga in commento e, dunque, soggetti alle previgenti regole dettate dalla legge di Stabilità 2014. Per effetto di questa considerazione gli enti non commerciali dovrebbero soggiacere alla scadenza ordinaria del 30 giugno per la presentazione della dichiarazione. Tuttavia, una lettura più approfondita della disciplina nel suo complesso e il rispetto del consueto principio della gerarchia delle fonti richiama il lettore a una differente riflessione che sembra epilogare, invece, nel poter attrarre alle novità della proroga anche le dichiarazioni degli enti non commerciali. Questa conclusione emerge proprio in considerazione del fatto che le disposizioni del D.M. 26 giugno 2014 in materia hanno una natura subordinata, rispetto alla norma primaria contenuta nel D.L. n. 201/2011, oggetto di modifica da parte del decreto Crescita. Questa nuova lettura porterebbe all'applicazione della proroga e, dunque, allo spostamento al 31 dicembre del termine di presentazione, anche per gli enti non commerciali; ma, a onor del vero, solo un chiarimento dell’Amministrazione finanziaria potrebbe sopire ogni possibile dubbio interpretativo e fornire un elemento di serenità degli addetti ai lavori. Dichiarazione IMU: cosa cambia L’obbligo di presentare la dichiarazione IMU scatta per gli immobili con variazioni (soggettive o oggettive) rilevanti ai fini del calcolo dei tributi e, in genere, quando si è in presenza di immobili per i quali il Comune: - ha deliberato una riduzione-variazione dell'aliquota; - non possiede le informazioni indispensabili che incidono sull'ammontare dell'imposta. La dichiarazione IMU deve essere consegnata direttamente al Comune ovvero spedita per posta con raccomandata semplice all’Ufficio tributi del Comune o, infine, essere inviata telematicamente con posta certificata. Se l'iter descritto è certo, quello che cambia è l'obbligo di effettuare la dichiarazione per validare alcuni degli elementi che, a titolo di requisito, permettono al contribuente di fruire di alcune agevolazioni. In tal senso, con riferimento agli obblighi dichiarativi ai fini IMU, si richiama l'attenzione del lettore sulle novità introdotte dal decreto Crescita, in quanto esse non riguardano solo la proroga al 31 dicembre, ma anche una vera e propria semplificazione degli obblighi dichiarativi previsti per gli immobili concessi in comodato d'uso e locati a canone concordato. Il decreto Crescita contiene, infatti, un taglio alle incombenze "burocratiche" previste per attestare il possesso dei requisiti necessari a poter fruire delle agevolazioni IMU e TASI. Le novità interessano sia IMU che TASI, in considerazione del fatto che gli obblighi dichiarativi sono correlati - posta la validità "univoca" nell'utilizzo del modello di dichiarazione IMU e delle apposite "annotazioni" ai fini dichiarativi per entrambe, come chiarito dalla circolare n. 2/DF/2015 del Dipartimento finanze del MEF. Le novità previste dal legislatore nel D.L. n. 34/2019 prospettano una versione light degli obblighi e si alleggeriscono gli obblighi per fruire di alcune agevolazioni in materia di IMU e TASI. Sparisce l'obbligo di presentare la dichiarazione per chi beneficia della riduzione del 50% IMU-TASI sulle case concesse in comodato d’uso gratuito a parenti (figli o genitori) e per coloro che fruiscono delle agevolazioni riservate agli immobili in locazione a "canone concordato". Nello specifico, l’art. 3-quater sopprime gli obblighi di attestare il possesso dei requisiti attraverso la presentazione della dichiarazione necessaria per poter fruire dell’agevolazione IMU-TASI connessa e, in particolare, la dichiarazione non serve nelle ipotesi sottoelencate: - per la riduzione nei casi di concessione in comodato d'uso a parenti in linea diretta. Si tratta dell'agevolazione (ex art. 13, comma 3, lettera 0a, D.L. n. 201/2011) che prevede la riduzione al 50% della base imponibile IMU per gli immobili concessi in comodato, cioè in prestito gratuito, a parenti in linea retta di primo grado - ivi compreso il coniuge del comodatario, in caso di morte di quest’ultimo in presenza di figli minori. L’agevolazione spetta solo quando l’immobile è utilizzato come abitazione principale, il contratto deve essere registrato e il comodante deve possedere un solo immobile in Italia e risiedervi anagraficamente, nonché dimorare abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato. Tra l'altro il beneficio è disposto quando il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possiede nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, a eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie A/1, A/8 e A/9. La novità elimina l'obbligo di attestazione previsto dalla normativa vigente, secondo cui per l’applicazione dell’agevolazione, il soggetto passivo doveva attestare il possesso dei requisiti nel modello di dichiarazione IMU. Le regole sulla base imponibile IMU si applicano anche alla TASI. - per l'agevolazione nei casi di canone concordato. Si tratta dell'agevolazione riservata agli immobili locati a canone concordato, secondo quanto disposto dalla legge n. 431/1998, per i quali il legislatore ha riservato una riduzione IMU del 75%. La novità introdotta dal decreto Crescita prevede che, per poter fruire dell’agevolazione, il soggetto passivo è esonerato dall'attestazione del possesso del requisito, mediante il modello di dichiarazione, nonché da qualsiasi altro onere dichiarativo e comunicativo.