L’apprensione di beni aziendali senza prova di averli fatti uscire dalla sfera del luogo di lavoro non è rilievo disciplinare che giustifichi il licenziamento. La Corte di cassazione - con la sentenza n. 35768 del 21 dicembre 2023 - ha infatti annullato la sentenza del giudice del lavoro che con visibile contraddizione escludeva che il lavoratore avesse impresso una destinazione personale di beni abbandonati nei locali dell’azienda e asseritamente condotti in cucina invece che nel magazzino a cui erano destinati secondo le regole dettate dal datore di lavoro. Ma proprio la circostanza che i beni si trovassero irregolarmente in corridoio invece che stipati in magazzino dimostrava che la condotta del lavoratore di averli recati nella cucina del ristorante non si delineava come una distrazione del bene dai fini aziendali. Inoltre, va precisato che nel caso concreto si trattava di pochi pacchi di pasta lasciati al ristoratore da uno sponsor alla fine di un evento da esso patrocinato all’interno del ristorante. Il giudice di appello ha errato dove confermando la misura disciplinare ha mancato di accertare se i beni fossero stati effettivamente condotti al di fuori dei locali aziendali. Come risulta dalla sentenza, il lavoratore non ha mai affermato di essersi appropriato dei pacchi di pasta, ma soltanto di averli portati in cucina. E’ chiaro quindi il contrasto logico in cui cade l’impugnata sentenza, non potendosi certo affermare né che il fatto materiale potesse ritenersi provato dall’ammissione iniziale del lavoratore di aver preso i beni in discussione né dall’affermazione del datore di lavoro. Il fatto controverso andava accertato in quanto posto alla base del rilievo disciplinare. Ciò che ora è demandato al giudice del rinvio. Allo stato ciò che risulta provato è semplicemente la “materiale apprensione della pasta” senza dimostrazione di alcun fatto appropriativo. Mentre al contrario il fatto contestato era proprio l’appropriazione della pasta, che per accertarla era necessario individuare la vera destinazione impressa alla cosa. Infatti, la condotta contestata non poteva realizzarsi se la stessa cosa è sempre rimasta nella sfera della disponibilità di fatto e giuridica del datore.