L'apprendistato è un contratto di lavoro a tempo indeterminato finalizzato alla formazione e alla occupazione dei giovani. Così l’articolo 41 del D. Lgs. n. 81/2015 definisce questa tipologia contrattuale che, in realtà, si snoda in tre diverse forme di apprendistato: a) per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore; b) professionalizzante; c) di alta formazione e ricerca. Tutte e tre le tipologie consentono vantaggi normativi ed economici per il datore di lavoro, fra cui la contribuzione ridotta per tutta la durata del contratto e per i 12 mesi successivi alla conferma dell’apprendista in azienda alla fine del periodo di apprendistato nonché la possibilità di inquadramento del lavoratore a livelli inferiori – massimo 2 - di quello a cui è finalizzato l’apprendistato. Vi sono, poi, vantaggi normativi quali l’esclusione degli apprendisti dal computo dei dipendenti richiesto da specifiche disposizioni di legge o contrattuali e la possibilità per il datore di lavoro di cessare il rapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato. Risparmi contributivi Al di là di incentivi specifici, la stipula di un contratto di apprendistato consente, di per sé, risparmi contributivi non indifferenti, soprattutto per i datori di lavoro di minori dimensioni (fino a 9 dipendenti): Datori di lavoro fino a 9 addetti Durata del rapporto di apprendistato 1°-12° mese 13°-24° mese oltre il 24° mese Contribuzione previdenziale 1,50 3,00 10,00 All’aliquota contributiva così determinata deve aggiungersi l’aliquota di finanziamento della Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego (NASpI), pari all’1,61% (1,31% + 0,30%) della retribuzione imponibile ai fini previdenziali. Nei limiti delle risorse annualmente stanziate, una ulteriore riduzione è prevista per l’apprendistato di primo livello per i quali, anche per i datori di lavoro con più di 9 dipendenti l’aliquota contributiva è ridotta alla misura del 5 per cento ed opera lo sgravio totale dell’aliquota di finanziamento della NASpI nonché del contributo integrativo per l’assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria, destinabile al finanziamento dei fondi interprofessionali per la formazione continua. Vi è, inoltre, l’esclusione dal contributo di licenziamento (art. 2, commi 31 e 32, Legge 28 giugno 2012, n. 92). Datori di lavoro fino a 9 addetti – appr. 1° livello Durata del rapporto di apprendistato 1°-12° mese 13°-24° mese oltre il 24° mese Totale 1,50 3,00 5,00 Novità della legge di Bilancio 2020 Per incentivare l’assunzione di giovani e favorirne la qualificazione, la legge di Bilancio 2020 (legge n. 160/2019,art. 1, comma 8) ha introdotto – per l’anno 2020 - l’esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali per i contratti di apprendistato stipulati da datori di lavoro con non più di 9 addetti, ma solo per l’apprendistato di primo livello, instaurato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore. Questa forma di apprendistato può essere, come noto, avviata in tutti i settori di attività e interessa giovani che hanno compiuto i 15 anni di età e fino al compimento dei 25 anni, con formazione in azienda integrata e coordinata con l'istruzione e la formazione professionale svolta dalle istituzioni formative che operano nell'ambito dei sistemi regionali di istruzione e formazione sulla base dei livelli essenziali delle prestazioni. La durata del contratto dipende dalla qualifica o del diploma da conseguire ma non può in ogni caso essere superiore a tre anni o a quattro anni nel caso di diploma professionale quadriennale. Per i contratti stipulati nel corso dell’anno 2020 i datori di lavoro che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a nove, possono fruire per un triennio dello sgravio contributivo del 100 per cento con riferimento alla contribuzione dovuta ai sensi dell'articolo 1, comma 773, quinto periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Per gli anni di contratto successivi al terzo si applica l’aliquota ordinaria del 10%. Rimane ferma la trattenuta a carico del lavoratore (5,84%). Apprendistato per studenti e alternanza scuola-lavoro E’ tuttora vigente anche la previsione del comma 108 della legge di Bilancio 2018 (legge n. 205/2017), che stabilisce l'esonero totale dal versamento dei complessivi contributi previdenziali, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL entro il limite massimo di 3.000 euro su base annua, a favore dei datori di lavoro privati che assumono, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a tutele crescenti, studenti che hanno svolto, presso il medesimo datore di lavoro, periodi di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore, il certificato di specializzazione tecnica superiore o periodi di apprendistato in alta formazione. Questa previsione si applica anche in caso di assunzione di studenti che hanno svolto presso il medesimo datore attività di alternanza scuola-lavoro con un numero minimo di ore di formazione stabilite dallo stesso comma 108 della legge 205/2017. Apprendistato professionalizzante Per il contratto di apprendistato professionalizzante è applicabile anche nel 2020, in quanto norma a regime, la previsione del comma 106 della legge di Bilancio 2018 (legge n. 205/2017) in base al quale, in caso di prosecuzione a tempo indeterminato del rapporto di apprendistato, al termine del periodo di ulteriore agevolazione contributiva di cui all'articolo 47, comma 7, D.Lgs. n. 81/2015, il datore di lavoro può fruire per 12 mesi dello sgravio del 50% dei contributi dovuti, entro il tetto di 3.000 euro, a condizione che il lavoratore non abbia compiuto il trentesimo anno di età alla data di inizio della prosecuzione. Lo sgravio decorre pertanto dal primo mese successivo a quello di scadenza degli sgravi contributivi previsti per il primo anno di prosecuzione del rapporto dopo il periodo di apprendistato dall'art. 47, comma 7, D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81, e non si applicano i criteri e le esclusioni di cui ai commi 103, 104, 105 dell'articolo 1 della legge n. 205/2019. Vale a dire che l'agevolazione non è trasferibile ad un successivo datore di lavoro e non operano le limitazioni previste in caso di licenziamenti nei sei mesi precedenti l'assunzione, individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi nella medesima unità produttiva.