L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la risoluzione n. 61/E del 26 giugno 2019 riguardante l’applicazione del regime transitorio alle delibere di utili di fonte estera. Modifiche della legge di Bilancio 2018 La legge di Bilancio 2018 ha apportato alcune modifiche al regime impositivo dei redditi di natura finanziaria conseguiti da persone fisiche, al di fuori dell’esercizio d’impresa, derivanti dal possesso e dalla cessione di partecipazioni qualificate. In particolare, ai redditi di capitale derivanti da tali partecipazioni è stata estesa la medesima aliquota del 26 per cento, nonché la modalità di tassazione prevista per le partecipazioni non qualificate mediante l’applicazione della ritenuta a titolo di imposta o dell’imposta sostitutiva. Le nuove disposizioni si applicano ai redditi di capitale percepiti dal 1° gennaio 2018. Nello specifico, relativamente agli utili derivanti da partecipazioni qualificate, la nuova norma si applica in base al principio di cassa sui dividendi percepiti a partire dal 1° gennaio 2018. Il legislatore, tuttavia, ha introdotto una deroga a tale principio generale prevedendo un regime transitorio al fine di non penalizzare i soci che detengono partecipazioni qualificate in società con riserve di utili formatisi fino al 31 dicembre 2017. In applicazione di tale disposizione, alle distribuzioni di utili derivanti da partecipazioni qualificate in società ed enti soggetti all’imposta sul reddito delle società formatesi con utili prodotti fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2017, deliberati dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2022, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al D.M. 26 maggio 2017. In base al regime previgente, gli utili derivanti da partecipazioni qualificate, non percepiti nell’esercizio di impresa commerciale, concorrono alla formazione del reddito complessivo del socio, persona fisica, da assoggettare ad IRPEF in misura parziale; detta misura varia in relazione all’aliquota IRES vigente nel periodo di maturazione dell’utile. La misura del 40%, prevista precedentemente, ed applicabile agli utili prodotti dalla società o ente partecipato fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2007, è stata elevata al 49,72 per cento con riferimento agli utili prodotti a partire dall’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007. Successivamente, la misura del 49,72 è stata elevata a 58,14 ad opera del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 26 maggio 2017, con riferimento ai dividendi formati con utili prodotti a partire dall’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016. Trattamento fiscale utili fonte estera Con riferimento al trattamento fiscale degli utili relativi a partecipazioni qualificate in società estere diverse da quelle aventi sede in un Paese o territorio a fiscalità privilegiata, si ricorda che per poter applicare agli utili e proventi equiparati corrisposti da soggetti non residenti il trattamento previsto dalla normativa nazionale italiana per gli utili da partecipazione è necessario che sussistano determinate condizioni. In particolare, si richiede che la relativa remunerazione sia costituita esclusivamente da utili, ossia rappresentativa di una partecipazione ai risultati economici della società emittente e tale remunerazione sia totalmente indeducibile dal reddito della società emittente secondo le regole proprie vigenti nel Paese estero di residenza. La legge di bilancio 2018 ha modificato il regime fiscale degli utili e degli altri proventi di fonte estera derivanti da partecipazioni di natura qualificata in soggetti residenti in Paesi che non sono considerati a regime fiscale privilegiato uniformandolo a quello, già previsto, per i dividendi riconducibili a partecipazioni non qualificate, mediante l’applicazione della ritenuta alla fonte a titolo d’imposta nella misura del 26 per cento. Diversamente, prima gli utili e gli altri proventi di fonte estera derivanti da partecipazioni di natura qualificata nonché strumenti e contratti equiparati, partecipavano parzialmente, in generale, alla determinazione del reddito complessivo. Inoltre, i predetti proventi, qualora relativi a partecipazioni in società non residenti in Paesi a fiscalità privilegiata, erano assoggettati a ritenuta a titolo di acconto da parte dell’intermediario che interveniva nella riscossione. La disposizione è stata abrogata dalla legge di Bilancio 2018, anche se si ritiene che la stessa sia ancora operante con riferimento alle distribuzioni di utili effettuate dal 1° gennaio 2018 ma relative a utili prodotti fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2017. Una diversa interpretazione comporterebbe l’applicazione della ritenuta a titolo di imposta nella misura del 26 per cento sulla parte imponibile degli utili relativi a partecipazioni di natura qualificata prodotti fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2017, utili che il legislatore ha inteso tutelare prevedendo una deroga al nuovo regime di tassazione.