Alla base dell'appello tributario è sufficiente che il ricorrente depositi l'avviso di ricevimento del plico e non la ricevuta di spedizione. Lo precisa la Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 22406 del 6 settembre 2019. IL FATTO Alla base della decisione una vicenda in cui a un contribuente era stato rideterminato un maggior reddito di partecipazione relativo all'anno di imposta 2004. La Ctr aveva eccepito che il gravame delle Entrate fosse inammissibile per avere omesso l'appellante di depositare la ricevuta di spedizione a mezzo del servizio postale dell'atto di appello, rilevando che fosse irrilevante la produzione dell'avviso di ricevimento della raccomandata. LA DECISIONE DELLA CORTE DI CASSAZIONE La Cassazione ha puntualizzato che "nel processo tributario non costituisce motivo d'inammissibilità del ricorso, che sia stato notificato a mezzo del servizio postale, il fatto che il ricorrente, al momento della costituzione entro il termine di 30 giorni dalla ricezione della raccomandata da parte del destinatario, deposti l'avviso di ricevimento del plico e non la ricevuta di spedizione, purchè nell'avviso di ricevimento medesimo la data di spedizione sia asseverata dall'ufficio postale con stampigliatura meccanografica o con proprio timbro datario". Solo in questo caso l'avviso di ricevimento è idoneo ad assolvere la medesima funzione probatoria che la legge assegna alla ricevuta di spedizione. Nella specie, dall'avviso di ricevimento, depositato nella segreteria della Ctr unitamente all'appello in data 5 luglio 2012, risulta che l'appello, spedito il 7 giugno 2012 è stato ricevuto dalla contribuente l'8 giugno 2012. Consegue che l'Ufficio si è costituito tempestivamente nel termine di 30 giorni dalla ricezione del ricorso in appello.