Con l’art. 2 del decreto legge n. 57/2023 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 29 maggio 2023, per dare tempestiva attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza è stato stabilito che «Al fine di promuovere la parità di genere, le stazioni appaltanti prevedono nei bandi di gara, negli avvisi e negli inviti, il maggior punteggio da attribuire alle imprese per l’adozione di politiche tese al raggiungimento della parità di genere comprovata dal possesso della certificazione della parità di genere di cui all'articolo 46-bis del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, (…).». Il requisito della certificazione della parità di genere per ottenere benefici fiscali e vantaggi negli appalti pubblici è stato oggetto di un intervento normativo, attuato nell’ambito della più complessiva riforma del Codice dei contratti pubblici, approvata con il D.lgs. 36/2023. In particolare il D.lgs. (art. 108, comma 7) stabilisce che le stazioni appaltanti prevedano un “maggior punteggio da attribuire alle imprese che attestano, anche a mezzo di autocertificazione, il possesso dei requisiti di cui all’articolo 46-bis del d.lgs. 198/2006” (certificazione parità di genere). L’articolo due del decreto bollette, confermerebbe quindi, anche nell’ambito della disciplina recata dal nuovo Codice Appalti (decreto legislativo n. 36 del 2023) in vigore dal prossimo 1° luglio, il riconoscimento di primalità in favore delle imprese che adottano politiche tese al raggiungimento delle parità di genere comprovata dal possesso della relativa certificazione rilasciata ai sensi dell’articolo 46 bis del codice delle pari opportunità tra uomo e donna.