Il 15 luglio scade il termine per la presentazione delle domande di riconoscimento dei requisiti e delle condizioni per il diritto all’indennità APE Sociale. Le domande presentate oltre il 15 luglio ed entro il 30 novembre saranno prese in considerazione solo in caso di risorse finanziarie residue. Modificati i termini anche per i lavoratori precoci. L’APE sociale La legge 232 del 2016 ha introdotto nel nostro ordinamento il cosiddetto APE sociale, una indennità sperimentale a carico dello Stato erogata da INPS che non rappresenta una pensione, ma un anticipo pensionistico di accompagnamento dei lavoratori rientranti in determinate categorie, per un periodo massimo di tre anni e sette mesi fino, al raggiungimento di requisiti per il vero e proprio pensionamento. La fase di sperimentazione di questa misura previdenziale, inizialmente, si sarebbe dovuta concludere il 31 dicembre 2018, ma, grazie a proroghe che si sono succedute negli anni, l’ultima delle quali è avvenuta con la scorsa Legge di Bilancio, il periodo di sperimentazione, attualmente, si concluderà il 31 dicembre prossimo. Requisiti L’APE sociale può essere richiesta da coloro che abbiano compiuto almeno 63 anni di età e possano vantare almeno trenta o trentasei anni di anzianità contributiva, a seconda della categoria di appartenenza, e non siano già titolari di pensione in Italia o all’estero. La particolarità di questa prestazione previdenziale sta nell’essere pensata per venire incontro a categorie “svantaggiate” di lavoratori, pertanto i soggetti richiedenti dovranno dimostrare di trovarsi in almeno una delle seguenti condizioni: a) disoccupati a seguito di licenziamento, anche collettivo, dimissioni per giusta causa o giustificato motivo oggettivo, o per scadenza del rapporto di lavoro a tempo determinato, che abbiano avuto periodi di lavoro dipendente per almeno diciotto mesi nei trentasei mesi precedenti la cessazione del rapporto e abbiano terminato, da almeno tre mesi, la percezione dell’indennità di disoccupazione Naspi. A partire dal 2018, possono accedere all’Ape sociale anche i lavoratori rioccupati con contratto di lavoro subordinato, voucher o contratto di prestazione occasionale o libretto famiglia massimo sei mesi complessivi. L’anzianità contributiva richiesta è pari ad almeno trent’anni; b) lavoratori che, da almeno sei mesi continuativi, assistono il coniuge o parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità (Legge n. 104 del 1992) o un parente o affine di secondo grado convivente se i genitori o il coniuge di quest’ultimo abbiano compiuto settant’anni, siano affetti da patologie invalidanti o deceduti o mancanti. L’anzianità contributiva richiesta è pari ad almeno trent’anni; c) lavoratori con invalidità accertata pari ad almeno il 74 per cento. Nel caso in cui, alla data di decorrenza effettiva dell’Ape Sociale dovesse esser diminuita la percentuale di invalidità, la misura non verrà riconosciuta, a differenza del caso in cui la condizione dovesse venir meno successivamente alla decorrenza effettiva. L’anzianità contributiva richiesta è pari ad almeno trent’anni; d) lavoratori dipendenti che svolgono, da almeno sette anni negli ultimi dieci o sei negli ultimi sette, un lavoro gravoso (allegato A del D.P.C.M. n. 88/2017). L’anzianità contributiva richiesta è pari ad almeno trentasei anni. Una riduzione dell’anzianità contributiva è riconosciuta alle donne con figli, il cd. APE rosa, pari a dodici mesi per ogni figlio, nel limite massimo di due anni complessivi. Decorrenza e importo L’erogazione da parte di INPS dell’indennità in esame ha inizio il primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda di indennità e viene corrisposta per dodici mensilità all’anno fino, come detto, al raggiungimento dell’età pensionabile. L’importo erogato, non reversibile ai superstiti, è pari all’importo della rata mensile di pensione determinata al momento dell’accesso al beneficio, qualora questo sia inferiore ai 1.500 euro, o pari a 1.500 nel caso la rata di pensione sia uguale o maggiore della stessa cifra. Tale quota di anticipo pensionistico non viene né rivalutato né integrato al minimo. L’APE sociale, per il quale è obbligatoria la cessazione dell’attività lavorativa, è compatibile con la percezione dei redditi da lavoro dipendente o parasubordinato e dei redditi derivanti da attività di lavoro autonomo nel limite, rispettivamente di 8.000 e 4.800 euro annui. La domanda INPS, con la circolare n. 35 del 12 marzo 2020, ha illustrato i termini di scadenza per il 2020. La prima data utile di presentazione della domanda di riconoscimento delle condizioni di accesso all’APE sociale, in origine 31 marzo 2020, è stata prorogata al 1° giugno 2020, come chiarito dalla circolare n. 50 del 2020, a seguito dell’emergenza legata al Covid-19. Non ha subito modifiche, invece, la data del 15 luglio 2020, ormai prossima. L’Istituto, entro il 15 ottobre 2020, darà riscontro comunicando l’esito delle verifiche condotte sulla richiesta e sui requisiti. È bene sottolineare che è in vigore anche un’ultima scadenza, quella del 30 novembre 2020, ma le domande pervenute tra il 16 luglio e fine novembre verranno prese in considerazione unicamente nel caso in cui fossero ancora disponibili risorse finanziarie ad hoc. In questo caso si avrà riscontro entro il 31 dicembre. Successivamente al riconoscimento dei requisiti si potrà procedere con la presentazione della domanda di accesso alla prestazione tramite i canali telematici messi a disposizione dall’Istituto. Pensionamento per lavoratori precoci Una categoria di lavoratori che può accedere ad un trattamento di pensione anticipata ad hoc, per i quale sono richiesti requisiti soggettivi molto simili a quelli previsti per l’APE sociale, è quella dei cd. lavoratori precoci. Questi, a fronte della maturazione di almeno 41 anni di contributi, senza la richiesta di una particolare età anagrafica, devono poter vantare almeno 52 settimane di contribuzione prima del raggiungimento dei 19 anni di età. Anche in questo caso è richiesta, come anticipato, l’appartenenza a categorie ben specifiche, speculari rispetto a quelle dell’APE sociale, ma a differenza di quest’ultimo la pensione anticipata per i precoci è una misura strutturale del nostro ordinamento che non prevede una data di fine della propria applicazione. Domanda di pensione e finestra d’uscita La domanda di riconoscimento dei requisiti, il cui termine iniziale era previsto per il 1° giugno 2020, a seguito della fase emergenziale, è stata prorogata al 30 novembre 2020. Come nel caso dell’APE sociale, al riscontro favorevole da parte di INPS rispetto alla possibilità di accedere alla misura previdenziale, dovrà seguire poi la domanda vera e propria di pensione. Va sottolineato che, non trattandosi di un anticipo pensionistico, il soggetto interessato accederà effettivamente a pensione, ma dovrà attendere che si chiuda la finestra trimestrale introdotta dal D.L. n. 4 del 2019 che si apre al momento del raggiungimento dei 41 anni di contributi.