Anticipo Cig 40%: per i CdL va introdotto un correttivo sulla ripetizione dell’indebito

Per la Presidente dell’Ordine, Marina Calderone, la ripetizione dal solo datore di lavoro delle somme anticipate in eccedenza, a prescindere dalle responsabilità di quest’ultimo, appare una misura inutilmente “punitiva”

Introdurre un correttivo in riferimento alle ultime disposizioni in materia di ammortizzatori sociali per evitare che queste ultime arrivino a costituire un pericoloso disincentivo all’adozione dell’anticipazione del 40%, di cui all’art. 22-quater del d.l. 18/2020, che ha come finalità quella di assicurare la necessaria tempestività nella erogazione delle indennità che competono ai lavoratori in questa difficile fase storica. È la richiesta della Presidente del Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro, Marina Calderone, in una lettera inviata il 30 giugno al Ministro del Lavoro, Nunzia Catalfo, e al Presidente Inps, Pasquale Tridico, a seguito della situazione di estremo disagio in cui versano aziende e lavoratori.

In riferimento alle misure introdotte in ordine all’anticipo del 40% delle integrazioni salariali spettanti ai lavoratori beneficiari di ammortizzatori sociali, la circolare Inps n. 78 del 27 giugno 2020 precisa al paragrafo 6 che il recupero di eventuali somme erogate anticipatamente dal datore di lavoro ed eccedenti rispetto all’importo spettante in fase di saldo con il modello “SR41” avvenga nei confronti del solo datore di lavoro, rientrando tale fattispecie tra le ipotesi di indebita erogazione.

La ripetizione dal solo datore di lavoro delle somme anticipate in eccedenza, a prescindere dalle responsabilità di quest’ultimo, appare una misura inutilmente “punitiva”, soprattutto in considerazione della fisiologica aleatorietà della misura di cui si discute. Per la Presidente, dunque, è urgente introdurre un correttivo al sistema di ripetizione, prevedendo la possibilità per il datore di lavoro, che senza alcuna responsabilità ha erogato le somme in eccesso, di imputare alla indennità stipendiale dovuta, gli importi della cui ripetizione è tenuto nei confronti dell’Istituto di previdenza. Tale correttivo non confliggerebbe con il principio della necessità di recuperare nei confronti del datore di lavoro le erogazioni indebite.

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