La gestione dell’erogazione dell’assegno per il nucleo familiare (ANF) da parte del datore di lavoro delle domande presentate telematicamente prende avvio con la comunicazione da parte del lavoratore dell’esito positivo della richiesta. Una volta ricevuta tale informazione, il datore di lavoro è tenuto a prendere visione dei dati necessari all’erogazione ed al conguaglio degli ANF accedendo all’apposita applicazione “Consultazione Importi ANF” disponibile all’interno del Cassetto previdenziale aziende. Calcolo e liquidazione dell’ANF Si rammenta che la nuova procedura ANF effettua il calcolo degli importi giornalieri e mensili teoricamente spettanti al richiedente in riferimento alla tipologia, al numero dei componenti ed al reddito complessivo del nucleo familiare nel periodo di riferimento per la prestazione richiesta. Il datore di lavoro, preso atto dei valori massimi ipoteticamente spettanti a titolo di ANF, deve, quindi, procedere al calcolo dell’ammontare effettivamente spettante tenendo conto delle ore di prestazione lavorativa svolte nel periodo di paga di competenza. Infatti, è opportuno evidenziare che l’assegno è liquidato in misura intera solo quando la prestazione del lavoratore è stata di almeno 104 ore per gli operai e 130 ore per gli impiegati con periodo di paga mensile. Si aggiunge che, se tale limite mensile non viene raggiunto, l'ANF spetta per ogni settimana se il lavoratore ha effettuato almeno 24 ore (operai) o 30 ore (impiegati). Qualora, infine, anche tali livelli di prestazione non vengano raggiunti, l'ANF spetta per ogni giornata effettivamente lavorata. Una volta individuato l’importo spettante, il datore di lavoro ha l’obbligo di corrispondere l’ANF agli aventi diritto alla fine di ogni periodo di paga: la mancata erogazione è punita con una sanzione amministrava pecuniaria da 500 a 5.000 euro, incrementata in relazione al numero di lavoratori coinvolti. In ultimo, il datore di lavoro espone le somme corrisposte ai lavoratori nelle denunce contributive e le pone a conguaglio con gli importi dovuti a titolo di contribuzione previdenziale per la generalità dei dipendenti in forza secondo le nuove istruzioni dettate dell’INPS (INPS, messaggio n. 1777/2019). Utilizzo della procedura di consultazione degli importi ANF In seguito alla comunicazione del lavoratore dell’esito positivo della richiesta di ANF, il datore di lavoro recupera i dati necessari alla liquidazione degli importi sul Cassetto previdenziale attraverso l’applicazione “Consultazione Importi ANF”. Tale applicazione consente solo la visualizzazione delle sole domande accolte e, pertanto, il lavoratore non dovrà rivolgersi all’impresa per conoscere lo stato dell’istanza presentata ma dovrà verificare tale informazione in autonomia o avvalendosi degli intermediari abilitati che hanno effettuato la trasmissione della pratica. Il servizio di consultazione tramite Cassetto, infatti, è specificatamente rivolto a consulenti (consulenti del lavoro, avvocati, dottori commercialisti, ragionieri, periti commerciali e intermediari provvisti di delega), associazioni di categoria, aziende e rappresentanti legali. La consultazione delle domande può avvenire attraverso una modalità di ricerca puntuale per singolo codice fiscale lavoratore oppure in via massiva per tutti i lavoratori di un’azienda per la quale il soggetto richiedente ha delega. In entrambi i casi, è possibile l’esportazione dei dati estratti in formato xml. Modalità di ricerca puntuale La consultazione degli importi ANF con modalità puntuale necessita, all’interno della procedura telematica, che venga selezionato dal menu a tendina l’azienda per cui operare (scegliendo tra quelle proposte dalla procedura a seconda che si abbia o meno delega) e inserito il codice fiscale del lavoratore con indicazione dei periodi di interesse. Una volta avviato lo screening, la procedura consentirà di visualizzare l’esito della ricerca in forma di tabella riportante con il periodo di competenza, il codice fiscale richiedente ANF (non sempre coincidente con il codice fiscale del soggetto titolare inserito in input), l’importo massimo giornaliero e l’importo massimo mensile. Si precisa che la richiesta può dare esito negativo qualora non siano presenti domande ANF accolte per il soggetto e per i periodi indicati nella maschera di ricerca, il lavoratore inserito non risulti alle dipendenze della matricola selezionata o se la matricola stessa non risulta attiva nel periodo richiesto. Modalità di ricerca massiva Per procedere alla richiesta massiva per una particolare azienda e per un periodo specifico occorre inserire nella sezione “Nuova richiesta” la matricola dell’azienda scegliendola dal menu a tendina e il periodo di competenza utilizzando la funzione “Calendario”. Si sottolinea che tale modalità di ricerca è limitata ad un solo mese per volta. Tale modalità di ricerca non consente un esito immediato ma le informazioni sono rese disponibili dopo i necessari tempi di elaborazione del sistema. Infatti, una volta inserita la richiesta, essa viene confermata e presa in carico con l’attribuzione di un identificativo ID. Successivamente, accedendo alla sezione tabella “Elenco richieste effettuate”, è possibile verificare per ogni ID se la ricerca richiesta è terminata od è ancora in elaborazione nonché l’esito negativo (nessuna denuncia ANF nel periodo indicato) o positivo. In quest’ultimo caso, saranno visibili per il periodo di competenza individuato, tutti i dati necessari per la liquidazione dell’ANF. Gestione delle domande presentate entro il 31 marzo 2019 I datori di lavoro che hanno ricevuto, entro la data del 31 marzo 2019, richieste di liquidazione dell’assegno attraverso il modello cartaceo ANF/DIP – relativamente al periodo tra il 1/07/2018 ed il 30/06/2019 o a valere sugli anni precedenti – sono tenuti alla gestione delle domande, senza necessità che il lavoratore reiteri l’istanza in modalità telematica. Nello specifico, i datori di lavoro hanno facoltà di erogare le prestazioni di ANF e procedere al relativo conguaglio, utilizzando le consuete modalità di verifica e di calcolo sulla base delle dichiarazioni presenti nel modello, entro e non oltre la trasmissione della denuncia UniEmens del mese di giugno 2019 (in scadenza il 31 luglio). Dopo tale data non sarà più possibile effettuare conguagli per assegni per il nucleo familiare che non siano stati richiesti con le nuove modalità telematiche.