Agenzia delle entrate e Guardia di finanza insieme nelle analisi del rischio di evasione. Grazie alle novità della legge di Bilancio 2020 i due organismi avranno, infatti, ancora più possibilità di effettuare azioni congiunte nell’individuazione dei contribuenti che presentano il maggior rischio di evasione fiscale. Attività, queste ultime, che avranno nell’archivio dei rapporti finanziari il loro punto di partenza. Sarà, infatti, da tale banca dati che prenderanno avvio e spunto investigativo le future attività di analisi e selezione del rischio di evasione ai fini delle successive attività di controllo o di compliance dichiarativa. Sono questi, in estrema sintesi, i principali chiarimenti che i vertici della Guardia di finanza hanno fornito sulle novità introdotte in materia dalla legge di Bilancio 2020, nel corso del terzo Forum dei commercialisti e degli esperti contabili, tenutosi ieri a Milano. Selezione ed analisi del rischio L’attività di selezione ed analisi del rischio effettuata in maniera congiunta fra i due organismi, hanno precisato i vertici della Guardia di finanza presenti al forum, è già stata sperimentata nel recente passato, soprattutto su alcuni filoni investigativi particolarmente importanti. Grazie a tale attività congiunta sono stati raggiunti importanti risultati nel contrasto di fenomeni di rilevante insidiosità per l’Erario come le indebite compensazioni realizzate tramite crediti tributari fittizi e le frodi nel settore della commercializzazione e distribuzione dei carburanti (per le quali è ancora in essere un piano straordinario di controlli congiunto). Passando ad analizzare le novità contenute nella legge di Bilancio (commi da 681 a 686 della legge n.160/2019), la Guardia di finanza ha precisato come lo svolgimento di analisi di rischio congiunte, si inserisce nella più ampia collaborazione in essere tra le due Amministrazioni, che ha ricevuto un particolare impulso a seguito dell'attuazione della legge delega fiscale n. 23 del 2014 e che è stata di recente richiamata con forza anche dal Ministro dell’economia e delle finanze nell’atto di indirizzo delle priorità politiche del 2020, firmato il 24 dicembre 2019. Circa la centralità dell’archivio dei rapporti finanziari per le attività congiunte, di analisi e rischio di evasione, nel corso del forum si è sottolineato come il patrimonio di dati e di informazioni contenute in tale partizione dell’anagrafe tributaria rivesta un ruolo di prioritaria importanza nell’azione di contrasto all’evasione ed alle frodi fiscali. In tale archivio, hanno sottolineato i vertici della Guardia di finanza, non ci sono soltanto le notizie relative alla mera esistenza di un rapporto bancario o finanziario, ma anche informazioni di sintesi relative alla movimentazione del rapporto stesso, quali il saldo di inizio e fine anno, il totale delle movimentazioni in entrata e in uscita e la giacenza media. Questi dati ed informazioni risultano pertanto decisivi nell’ottica delle selezioni ed analisi di rischio grazie al confronto delle stesse con i dati reddituali e patrimoniali relativi al singolo contribuente, nonchè all’ulteriore e successiva possibilità di utilizzo delle stesse informazioni congiuntamente alle risultanze di altre banche dati in uso all’Agenzia delle Entrate ed alla Guardia di finanza. Dall’insieme di tali attività può emergere infatti un parametro di rischiosità fiscale attribuibile al singolo contribuente (un vero e proprio rating fiscale) grazie al quale sarà poi possibile orientare proficuamente le successive azioni di controllo sui contribuenti meno affidabili. Queste prime indicazioni fornite dalle fiamme gialle confermano dunque come l’utilizzo dei dati e delle informazioni presenti nell’archivio dei rapporti finanziari, sia destinata ad assumere sempre più il ruolo di prima fase che Agenzia delle Entrate e Guardia di finanza effettueranno, anche in maniera congiunta fra loro, nella più articolata e complessa procedura di selezione delle posizioni dei contribuenti. Pseudonimizzazione dei dati personali dei contribuenti Oltre a queste considerazioni di carattere prettamente procedurale, nel corso dei lavori del terzo Forum dei commercialisti, le Fiamme gialle hanno avuto occasione anche di affrontare le delicate questioni in materia di privacy che si aprono a seguito delle novità normative in argomento. Fra queste ultime spiccano sia la possibilità di ricorrere alla c.d. pseudonimizzazione dei dati personali dei contribuenti sia il rispetto da parte degli organi verificatori, dei principi di necessità e di proporzionalità nell’utilizzo dei loro dati personali. Sul punto occorre inoltre ribadire che nella versione definitiva delle disposizioni in commento la parte relativa alle cautele in materia di rispetto del codice della privacy hanno ottenuto maggiore spazio rispetto alla versione iniziale del provvedimento. Le concrete modalità di utilizzo dei dati e delle informazioni dei contribuenti, ha precisato sul punto la Guardia di finanza, dovranno essere infatti definite attraverso un apposito decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, che dovrà essere emanato entro il 30 marzo 2020 (novanta giorni dall’entrata in vigore della legge di bilancio 2020). Salvo che non sia stato espressamente autorizzato, prima della data di entrata in vigore della presente legge, dal Garante per la protezione dei dati personali, non è infatti consentito, recita sul punto il comma 685 della legge di bilancio 2020, il trattamento dei dati di cui al comma 682 prima dell’apposita valutazione di impatto sulle modalità di utilizzo delle stesse che dovrà essere effettuata dall’Agenzia delle entrate sentita la stessa Autorità sul trattamento dei dati personali. Per effetto di queste ultime novità pertanto l’utilizzo delle nuove modalità di analisi e selezione del rischio di evasione sui dati e le informazioni dei contribuenti dovranno essere sottoposte ad una preventiva valutazione d’impatto. Anche i dati e le informazioni desumibili dalle fatture elettroniche, per le quali il collegato fiscale alla legge di Bilancio 2020 ha previsto l’utilizzo da parte dell’Agenzia delle Entrate e della Guardia di finanza per un periodo pari agli otto anni successivi a quello di trasmissione delle stesse, finiranno per costituire un elemento importante nelle suddette attività di selezione ed analisi del rischio. Anche per questi dati tuttavia prima del loro utilizzo ai fini delle suddette attività di analisi del rischio di evasione, dovrà essere preventivamente ottenuto il parere dell’autorità garante per la protezione dei dati personali ad ulteriore conferma della delicatezza degli interessi in gioco.