Si applica l'imposta proporzionale di donazione all'atto di dotazione di un trust caritatevole il cui atto istitutivo preveda che il trustee possa immediatamente procedere a effettuare la beneficenza voluta dal disponente, perché questa situazione «realizza il presupposto del tributo in questione»: lo decide la Corte di Cassazione nella sentenza n. 22758 del 12 settembre 2019. Leggendo solo la massima della sentenza si pensa immediatamente a un'inversione di rotta rispetto alle almeno 12 decisioni con le quali la Cassazione, nel 2019, ha dichiarato l'atto di dotazione non espressivo di capacità contributiva; invece, se si legge per intero la lunga motivazione della sentenza, si apprende che l’orientamento viene confermato e solo precisato. In sostanza, il ragionamento è: se il disponente dota il trustee di fondi immediatamente spendibili in beneficenza (nella fattispecie si trattava di 4 milioni di euro) a favore di «beneficiari indeterminati», ciò significa che «è riscontrabile» un «arricchimento patrimoniale a titolo di liberalità» cui si rende «applicabile l'imposta di donazione» (nella fattispecie, con aliquota dell’8%). Più in generale, «qualora dall'atto istitutivo del trust sia possibile individuare la chiara volontà di realizzare il trasferimento di beni in capo ai beneficiari e questi siano ben identificabili nel negozio, troverà applicazione l'imposta in misura proporzionale. Diversamente il negozio sconta l'imposta di registro in misura fissa». Anche la sentenza 22758 pertanto può classificarsi, a buon titolo, come la tredicesima decisione con la quale, nel 2019, il giudice della legittimità ha osservato l'atto di dotazione del trust quale situazione in cui non si manifesta alcuna capacità contributiva. A fronte di questo marmoreo panorama formatosi nella giurisprudenza di vertice, le considerazioni sono le seguenti: - è radicalmente rovesciato il ragionamento che la Cassazione sviluppò quando per le prime volte affrontò l'argomento: con l'unica voce dissonante della sentenza 21614/2016, nelle ordinanze 3735/2015, 3737/2015, 3886/2015 e 5322/2015 e nella sentenza 4482/2016, la Cassazione aveva ritenuto applicabile l'imposta di donazione all'atto di dotazione del trust; - è superato anche il tentennamento che la Cassazione aveva evidenziato in una stagione, per così dire, “di mezzo” (espresso dalla sentenza 13626/2018 e dalle ordinanze 31445/2018 e 734/2019) ove era stato elaborato un complicato ragionamento che aveva come esito quello di distinguere trust da trust. Inoltre, considerando nel loro complesso le 13 decisioni del 2019 si nota che esse enunciano il medesimo principio prendendo in esame tutti i “tipi” di trust: - il trust autodichiarato, nel quale il disponente nomina se stesso come trustee (sempre che, ma è un problema civilistico, questo sia un vero e proprio trust); - il trust “definitivamente traslativo”, ove al trustee è effettuato un trasferimento stabile e definitivo a vantaggio dei futuri beneficiari, cui il patrimonio del trust in futuro verrà devoluto (il caso è quello per trust con finalità di pianificazione successoria); - il trust “temporaneamente traslativo” (è il caso del trust “di garanzia”) ove il trustee riceve un apporto per utilizzarlo immediatamente (ad esempio: per pagare i creditori che il trust intende garantire). Il presupposto impositivo, pertanto, si sposta dal momento in cui il trust viene dotato al momento in cui il trustee erogherà il patrimonio del trust: se si tratta di attribuzioni liberali, come quelle che tipicamente il trustee effettua a favore dei beneficiari finali di un trust di “passaggio generazionale”, a esse occorre applicare l'imposta di donazione; se si tratta di attribuzioni non liberali (come accade nel caso dei pagamenti che il trustee effettui a favore dei creditori di un trust “di garanzia”), esse non sono soggette a tassazione in quanto la tassazione si appunta sugli atti dispositivi che il trustee ponga in essere, con riguardo al patrimonio del trust, al fine di procurarsi le risorse occorrenti per effettuare i dovuti pagamenti.