È legittimo il nuovo accertamento parziale avente ad oggetto il recupero dell’aiuto di Stato anche frazionato, successivo a un accertamento relativo ad altra parte del recupero dell’agevolazione, in quanto prevale l’esigenza di dare esecuzione alla disciplina unionale. In estrema sintesi questo è il principio espresso dalla Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 15006 depositata il 29 maggio 2024, in cui viene di fatto prevista una nuova deroga al principio di unicità e globalità dell’accertamento. Dalla pronuncia emerge che al contribuente che aveva beneficiato di un aiuto di Stato, era stato dapprima notificato un accertamento parziale limitato “al differenziale fra la «soglia» e l’importo effettivamente fruito”, e poi successivamente era destinatario di un nuovo accertamento parziale conseguente alla contestazione sul superamento della soglia “de minimis” rilevante ai fini dell’agevolazione fruita. Si osservi che lo sforamento dei limiti “de minimis” comporta l’esclusione in radice del beneficio (Cass. n. 11228/2011). La questione oggetto della decisione, quindi, verte sulla legittimità o meno dell’emissione di un successivo accertamento parziale ex art. 41-bis del DPR 600/73 a fronte sempre del medesimo recupero dell’aiuto di Stato. In tema di accertamento parziale, si osservi che la giurisprudenza di legittimità ha a più riprese sottolineano la necessità di evitare il c.d. accertamento “a singhiozzo”, che si verifica quando, dopo un primo accertamento parziale, ne segua uno ulteriore fondato su altri elementi acquisiti sin dall’origine ma non inizialmente contestati, con pregiudizio di una linea difensiva unitaria e complessiva (Cass. 28 gennaio 2010 n. 1817 e Cass. 1° ottobre 2018 n. 23685). Nel caso di aiuti di Stato la Cassazione, però, ha espresso il seguente principio: “Il giudice nazionale, in relazione all’esigenza di ottemperare agli obblighi comunitari di neutralizzazione degli aiuti di stato, non contrastata dalla necessità di tutela della certezza del diritto o di un legittimo affidamento o ancora di impossibilità di esecuzione, deve disapplicare la disposizione di cui all’art. 41-bis, d.p.r. n. 600/1973, che stabilisce il principio di unitarietà dell’accertamento fiscale, e pertanto deve ritenere la legittimità di un recupero anche frazionato dell’aiuto, purché l’amministrazione giunga all’obbiettivo del rispetto della normativa di cui all’art. 289 TFUE”. Sicché, anche in assenza di circostanze o fatti sopravvenuti a fronte di un primo accertamento, l’amministrazione può provvedere al recupero degli aiuti di Stato attraverso un nuovo avviso di accertamento, che sia così idoneo ad annullare il beneficio originario illegittimo, superando l’orientamento sul c.d. accertamento “a singhiozzo”. Secondo il ragionamento della Cassazione la legittimità del recupero anche frazionato dell’aiuto è determinata dalla prevalenza della normativa comunitaria in tema di aiuti di Stato. La decisione in commento si inserisce in un filone giurisprudenziale che da tempo mina il principio generale di onnicomprensività dell’accertamento, aggiungendo a questo un’ulteriore ipotesi derogatoria. Dello stesso tenore è il principio per cui per i tributi locali è stata esclusa la disciplina dell’accertamento integrativo, ritenuta applicabile solo alle imposte sui redditi ex art. 43 comma 3 del DPR 600/73 e all’IVA ex art. 57 comma 4 del DPR 633/72 (Cass. 25 settembre 2023 n. 27261). Idem per la pronuncia n. 9337 del 21 maggio 2020 della Cassazione, che ha legittimato l’ulteriore accertamento fondato sulle indagini finanziarie nonostante un primo basato sul c.d. redditometro. Si consideri, inoltre, che anche il recente art. 9-bis della L. 212/2000, inserito dal DLgs. 219/2023 in attuazione della legge di delega fiscale (L. 111/2023), sul “divieto di bis in idem” nel procedimento tributario in vigore dal 18 gennaio 2024, non pare apportare significative novità al riguardo. L’articolo richiamato stabilisce, infatti, che: “Salvo che specifiche disposizioni prevedano diversamente e ferma l’emendabilità di vizi formali e procedurali, il contribuente ha diritto a che l’amministrazione finanziaria eserciti l’azione accertativa relativamente a ciascun tributo una sola volta per ogni periodo d’imposta”. Ferme restando le disposizioni sull’accertamento parziale ex art. 41-bis del DPR 600/73 e quelle sull’accertamento integrativo ex artt. 43 del DPR 600/73 e 57 del DPR 633/72, prevedibilmente si continuerà ad assistere a fattispecie derogatorie del principio dell’unicità e globalità dell’accertamento.