Agevolazioni Zfu centro Italia: il codice per le “nuove” imprese
Il beneficio riconosciuto è fruibile mediante riduzione dei versamenti da effettuarsi attraverso il modello F24 da presentare esclusivamente tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate
Agenzia delle Entrate – Risoluzione n. 78/E del 30 agosto 2019
Le agevolazioni fiscali a favore delle imprese e professionisti che intraprendono una nuova iniziativa economica entro il 31 dicembre 2019 nella Zona franca urbana istituita nei comuni delle regioni Lazio, Umbria, Marche e Abruzzo colpiti dagli eventi sismici che si sono susseguiti a far data dal 24 agosto 2016 sono fruibili mediante compensazione da effettuarsi tramite il modello di pagamento F24. “Z162” è il codice tributo istituito dall’Agenzia delle entrate con la risoluzione n. 78/E del 30 agosto 2019.
L’articolo 1, comma 759, lettera a) della legge di bilancio 2019 prevede che le agevolazioni in favore delle imprese situate nella Zona franca urbana istituita ai sensi dell’articolo 46 del decreto legge n. 50/2017, nei comuni delle regioni Lazio, Umbria, Marche e Abruzzo colpiti dagli eventi sismici che si sono susseguiti a far data dal 24 agosto 2016 spettano anche alle imprese che intraprendono una nuova iniziativa nella zona franca entro il 31 dicembre 2019, escluse quelle che svolgono attività di costruzioni (Categoria F della codifica Ateco 2007), che alla data del 24 agosto 2016 non avevano sede legale o operativa nella suddetta zona franca.
L’articolo 22-bis del decreto legge n. 32/2019 ha esteso le stesse agevolazioni ai professionisti e il decreto direttoriale del Mise del 7 agosto 2019 ha approvato gli elenchi dei soggetti ammessi a fruire di tali agevolazioni.
Per consentire l’utilizzo in compensazione delle agevolazioni tramite F24 utilizzabile esclusivamente attraverso i canali Entratel e Fisconline dell’Agenzia viene istituito il codice tributo:
- Z162 Zfu Centro Italia – Agevolazioni alle imprese e ai titolari di reddito da lavoro autonomo per riduzione versamenti – articolo 1, comma 759, lettera a) della legge n. 145/2018.
Al momento della compilazione del modello di pagamento F24 il codice tributo va inserito nella sezione “Erario” in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”, o, nei casi in cui occorre procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”; nel campo “anno di riferimento” va indicato l’anno d’imposta per il quale è riconosciuta l’agevolazione nel formato “AAAA”.
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