Due immobili anche se costituiscono altrettante unità catastali devono essere considerati ai fini Ici come un'unica abitazione. La Corte di Cassazione, quindi, con l'ordinanza n. 9078 del 2 aprile 2019 ha precisato come conseguentemente ai due beni uniti si debba applicare l'aliquota agevolata. Nei precedenti gradi di giudizio il contribuente aveva perso sul principio di analogia applicato dai giudici: Tarsu e Tia erano state versate separatamente e così anche l'Ici andava corrisposta in tal metodo. Secondo la tesi del contribuente accolta in Cassazione ciò che rileva ai fini Ici è l'utilizzo unitario, indipendentemente dal separato accatastamento di plurime unità abitative che lo compongono. I Supremi giudici hanno precisato che il contemporaneo uso di più unità catastali non rappresenta ostacolo all'applicazione, per tutte, dell'aliquota agevolata prevista per l'abitazione principale, sempre che il derivato complesso abitativo utilizzato non trascenda la categoria catastale delle unità che lo compongono. Quindi ciò che conta è la prova dell'effettiva utilizzazione ad abitazione principale dell'immobile complessivamente considerato. La Commissione tributaria regionale della Liguria ha sbagliato laddove nel rigettare l'appello del contribuente ha fatto unicamente riferimento al momento della variazione catastale.