La sezione tributaria della Corte di Cassazione con la sentenza n. 5799 del 3 marzo 2020, ha stabilito che scatta l'agevolazione fiscale in favore del contribuente perché non può essere l'Agenzia delle entrate a dettare ulteriori prescrizioni rispetto alla legge per la fruizione del beneficio: non costituiscono fonti del diritto, infatti, i documenti di prassi dell'Amministrazione finanziaria. IL FATTO L'Agenzia delle Entrate, all'esito di una verifica fiscale e del relativo processo verbale di constatazione, ha emesso nei confronti di una s.r.l. avviso di accertamento, relativo all'anno d'imposta 2002, in materia di Irpeg, con il quale ha, preliminarmente, negato l'efficacia preclusiva della definizione automatica di cui all'art. 9, comma 3 -bis, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, della quale la contribuente si era avvalsa ai fini sia dell'Iva che delle imposte dirette, compilando la dichiarazione integrativa ed effettuando i conseguenti versamenti degli importi dovuti, determinati nella misura di 500,00 euro per ciascuna annualità, in attuazione delle modalità prescritte per i soggetti che hanno dichiarato ricavi e compensi di ammontare non inferiore a quelli determinabili sulla base degli studi di settore e nei confronti dei quali non sono riscontrabili anomalie negli indici di coerenza economica; nonché per i soggetti che hanno dichiarato ricavi e compensi di ammontare non inferiore a quelli determinabili sulla base dei parametri. Ha infatti rilevato l'Agenzia che l'art. 3 della legge n. 549 del 1995 - richiamato dall'art. 9, comma 3-bis, della legge n. 289 del 2002 - prevede, al comma 182, che le disposizioni di cui ai commi da 179 a 189 dello stesso articolo non si applicano nei confronti dei contribuenti che hanno dichiarato ricavi o compensi di ammontare superiore a 10 miliardi di lire. Pertanto, poiché la società contribuente ha, nell'anno 2001, dichiarato ricavi per lire 13.511.174.000, non le era consentito accedere alla definizione automatica di cui all'art. 9, comma 3-bis, della legge n. 289 del 2002, che non poteva essere limitata al solo anno d'imposta 2002, ma doveva comprendere necessariamente tutti i periodi d'imposta per i quali i termini per la presentazione delle relative dichiarazioni erano scaduti entro il 31 ottobre 2002, e quindi anche il 2001, al quale era tuttavia inapplicabile in virtù del predetto art. 3, comma 182, della legge n. 549 del 1995. Tanto premesso in ordine all'inoperatività della definizione automatica ed alla conseguente insussistenza di una preclusione all'accertamento, l'Agenzia ha quindi contestato alla contribuente di avere indebitamente beneficiato dell'agevolazione prevista dall'art. 4 della legge 18 ottobre 2001 n. 383, relativo alla detassazione del reddito di impresa e di lavoro autonomo reinvestito, con riguardo all'acquisto di un immobile ristrutturato e trasformato da opificio industriale a caserma adibita all'uso da parte di una sezione della Polizia stradale. Avverso l'avviso d'accertamento la contribuente ha proposto ricorso dinnanzi la Commissione tributaria provinciale di Prato, che lo ha rigettato. Tale decisione è stata confermata in appello. Nel ricorso per cassazione, la società ha censurato la sentenza della Ctr per avere ritenuto che il requisito della "novità" dei beni strumentali acquisiti dalla contribuente andasse determinato anche secondo i criteri dettati dalla prassi amministrativa costituita dalle circolari dell'Agenzia delle Entrate. LA DECISIONE DELLA CORTE DI CASSAZIONE La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso. Infatti, l'art. 4, comma 4, della legge n. 383 del 2001, per quanto qui interessa, dispone, ai fini della parziale esclusione dall'imposizione del reddito di impresa del volume degli investimenti in beni strumentali, che «Per investimento si intende la realizzazione nel territorio dello Stato di nuovi impianti, il completamento di opere sospese, l'ampliamento, la riattivazione, l'ammodernamento di impianti esistenti e l'acquisto di beni strumentali nuovi anche mediante contratti di locazione finanziaria». Pertanto, gli Ermellini escludono che la determinazione del criterio della necessaria "novità" dei beni strumentali acquisiti, prevista dalla norma appena citata, possa essere circoscritta da ulteriori prescrizioni imposte da circolari amministrative, che non costituiscono fonti del diritto e, pertanto, non vincolano né i contribuenti né i giudici (cfr. Cass. 13/06/2018, n. 15482, in tema di mancato adempimento di oneri previsti nelle circolari amministrative in materia di agevolazioni tributarie; conforme Cass. 31/10/2018, n. 27782).