L’Agenzia delle Entrate ha emanato la risposta n. 102 dell’8 aprile 2019 in tema di definizione agevolata e rinuncia all’agevolazione Tremonti. Come è noto, la normativa disciplinava una misura di detassazione per le piccole e medie imprese che avessero realizzato investimenti ambientali, tra cui gli investimenti in impianti fotovoltaici, chiamata “Tremonti ambiente”. Si prevedeva in particolare che: - la quota di reddito destinata agli investimenti ambientali non concorresse a formare il reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi; - la sterilizzazione della quota si realizzasse attraverso il meccanismo della variazione in diminuzione dell'imponibile, da operare in sede di dichiarazione dei redditi. Questa agevolazione fiscale non è cumulabile con le tariffe incentivanti previste dal III, IV e V “Conto Energia” e, per continuare ad usufruire di tali tariffe, il Soggetto Responsabile dell’impianto deve manifestare all’Agenzia delle Entrate la volontà di rinunciare all’agevolazione fiscale goduta entro il 31 dicembre 2019. In questo caso, il recupero delle agevolazioni fiscali fruibili in sede di dichiarazione annuale generalmente avviene mediante dichiarazione integrativa. Nel caso in cui vi sia un giudizio pendente per contestato l’utilizzo dell’agevolazione “Tremonti ambiente” per carenza dei requisiti oggettivi e per cui viene sospeso il giudizio per consentire la definizione agevolata della controversia, è possibile definire in forma agevolata la controversia avente ad oggetto l’avviso di accertamento. L’importo dovuto per la definizione agevolata sarà pari al 90% della maggiore imposta accertata ed in contestazione, col beneficio quindi della riduzione del 10% dell’imposta e dell’azzeramento di sanzioni ed interessi. Quanto all’idoneità della predetta definizione agevolata a rimuovere l’incumulabilità tra la “Tremonti ambiente” ed il IV conto energia, si tratta di valutazioni che non involgono aspetti di natura tributaria. In base alle indicazioni del GSE, non pare sufficiente semplicemente la chiusura della lite tributaria, ma occorrerebbe la totale rinuncia all’agevolazione fiscale goduta nella dichiarazione dei redditi. Di conseguenza, sarebbe dovuta integralmente l’imposta qualora si voglia ottenere non solo l’effetto di definire la controversia tributaria, ma anche quello di rimuovere la preclusione in parola in materia di tariffe incentivanti del IV “Conto Energia”.