Agenzia delle Dogane - Prot. n. 74668/RU del 12 marzo 2020 Con la nota prot. n. 74668/RU del 12 marzo 2020, l'Agenzia delle Dogane ha fornito alcune indicazioni sull’agevolazione per il gasolio commerciale, sulla dichiarazione trimestrale di rimborso e sulla modifica determinazione del credito d’imposta. Il D.L. n. 124/2019 ha inciso sul criterio di determinazione del credito spettante agli esercenti trasporto merci e talune attività di trasporto persone inserendo nel comma 4 dell’art. 24-ter, D.Lgs. n. 504/1995 una soglia entro la quale, a decorrere dal 1° gennaio 2020, il beneficio può essere riconosciuto. Fermo restando che l’agevolazione è accordata esclusivamente sui consumi di gasolio di cui sia comprovato il regolare acquisto tramite fattura, il limite quantitativo da cui discende l’importo massimo rimborsabile è stato individuato in un litro di gasolio, consumato da ciascuno dei veicoli aventi titolo, per ogni chilometro percorso. Per cui è rilevante il dato sulla percorrenza specifica di ciascun mezzo essendo l’importo a credito ammissibile calcolato non solo a partire dai litri consumati ma anche in base ai chilometri percorsi nel trimestre solare, quali dichiarati dall’esercente ai fini del rimborso in esame. Per tale motivo sono state disposte delle modifiche apportate al quadro A della dichiarazione prevista dal citato comma 4 dell’art. 24-ter che rispondono ad esigenze di riscontro delle condizioni fissate per poter fruire dell’aliquota ridotta di accisa. La compilazione del quadro A è obbligatoria e da esso consegue l’automatica visualizzazione della Sezione Dati Contabili del Frontespizio. La dichiarazione priva del supporto informatico che ne riproduce il contenuto nel formato reso disponibile dall’Agenzia sarà considerata irregolarmente presentata, causando l’interruzione del procedimento di riconoscimento del credito. In Targa del veicolo devono essere riportati gli estremi della targa di ciascun veicolo rifornito, dotato di motore e serbatoio normale nonché di contachilometri. Tra i presupposti di ammissibilità al beneficio l’art. 24-ter contempla quello della proprietà del veicolo o del suo utilizzo in virtù di altro titolo che ne garantisca l’esclusiva disponibilità. Quanto ai chilometri percorsi, nella colonna “KM PERCORSI” vanno indicati i chilometri effettivamente percorsi da ciascun veicolo nel trimestre solare di riferimento ovvero la differenza tra il valore numerico registrato dal contachilometri alla chiusura del trimestre oggetto di dichiarazione e quello rilevato alla fine del trimestre immediatamente precedente. Non va più riportato il totale dei chilometri registrati dal contachilometri alla fine del trimestre, di cui l’esercente tiene in ogni caso contabilizzazione da esibire su richiesta dell’Ufficio delle dogane. Per i Mezzi speciali, nel Quadro A è stata inserita una colonna denominata “MEZZO SPECIALE” riservata ai semirimorchi o rimorchi destinati a trasporti specifici dotati di attrezzature permanentemente installate, alimentate da motori e serbatoi autonomi risultanti dalla carta di circolazione o, laddove non ne sia prevista l’indicazione, da idonea documentazione. A completamento dei dati dichiarati trimestralmente, l’esercente attività trasporto merci deve tenere all’interno delle proprie contabilità aziendali un prospetto riepilogativo trimestrale, da esibire su richiesta dell’Ufficio delle dogane, recante: - targa; - capacità del serbatoio; - lettura del contatore registrata alla fine del trimestre solare; - nel caso in cui i semirimorchi/rimorchi siano oggetto di servizi di traino da parte di veicoli nella disponibilità di altro esercente anche targhe dei trattori o unità motrici da cui è stato trainato nel trimestre.