Agenzia delle Entrate - Risposta n. 410 del 25 settembre 2020 L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la risposta n. 410 del 25 settembre 2020 in tema di modalità di trasferimento d'immobile staggito e relativa tassazione. Il decreto di trasferimento del Giudice dell’esecuzioni è soggetto a registrazione ai sensi dell'articolo 1 della Tariffa, parte I, allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (TUR) secondo cui si applica l'aliquota agevolata al 2% se il trasferimento ha per oggetto case di abitazione, ad eccezione di quelle di categoria catastale A/1, A/8 e A/9 ove ricorrano le condizioni di cui alla nota II-bis. La nota II-bis stabilisce, tra l'altro, che fini dell'applicazione dell'aliquota del 2 per cento agli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di case di abitazione non di lusso e agli atti traslativi o costitutivi della nuda proprietà, dell'usufrutto, dell'uso e dell'abitazione relativi alle stesse devono ricorrere le seguenti condizioni: - che l'immobile sia ubicato nel territorio del comune in cui l'acquirente ha o stabilisca entro 18 mesi dall'acquisto la propria residenza o, se diverso, in quello in cui l'acquirente svolge la propria attività. La dichiarazione di voler stabilire la residenza nel comune ove è ubicato l'immobile acquistato deve essere resa, a pena di decadenza, dall'acquirente nell'atto di acquisto; - che nell'atto di acquisto l'acquirente dichiari di non essere titolare esclusivo o in comunione con il coniuge dei diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del comune in cui è situato l'immobile da acquistare; - che nell'atto di acquisto l'acquirente dichiari di non essere titolare, neppure per quote, anche in regime di comunione legale su tutto il territorio nazionale dei diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e nuda proprietà su altra casa di abitazione acquistata dallo stesso soggetto o dal coniuge con le agevolazioni. Sul punto è stato chiarito che questi requisiti soggettivi ed oggettivi devono ricorrere congiuntamente ai fini dell'applicazione delle aliquote agevolate previste ai fini dell'imposta di registro, ipotecaria e catastale. La norma ha natura agevolativa e, in quanto tale, non è suscettibile di interpretazione che ne estenda la portata applicativa ad ipotesi non espressamente contemplate. Quanto alla possibilità di acquistare pro-quota diritti reali sullo stesso immobile, in momenti diversi, si rileva che l'Amministrazione finanziaria si è già pronunciata con la circolare n. 38/E del 12 agosto 2005, par. 2.3, precisando che nel caso di acquisto reiterato di quote dello stesso immobile, l'agevolazione tributaria si applica purché ricorrano gli altri requisiti soggettivi e oggettivi previsti dalla legge. Dal disposto del comma 1, lettera c), della nota II-bis del Testo Unico Registro, secondo cui ai fini dell'agevolazione è necessario che non si abbia la titolarità neppure per quote, anche in regime di comunione legale su tutto il territorio nazionale dei diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e nuda proprietà su altra casa di abitazione acquistata dallo stesso soggetto o dal coniuge con le agevolazioni, si desume infatti che per fruire dell'agevolazione 'prima casa' non è di impedimento la circostanza che il contribuente sia già titolare di una quota di proprietà dello stesso immobile oggetto di agevolazione. Ricorrendo le altre condizioni, pertanto, con riferimento alla medesima casa di abitazione l'agevolazione spetta anche nelle seguente ipotesi: - acquisto di ulteriori quote di proprietà; - acquisto della nuda proprietà da parte del titolare del diritto di usufrutto, uso o abitazione; - acquisto da parte del nudo proprietario del diritto di usufrutto, uso o abitazione. E' evidente, in questi casi, la volontà di agevolare il conseguimento della piena proprietà o l'intero diritto di godimento del bene.