Ctr Piemonte - Sentenza n. 728/7/19 del 6 giugno 2019 In un contenzioso tributario, l’agente della Riscossione può sempre avvalersi del patrocinio degli avvocati del libero foro, anche in assenza di una delibera da parte del proprio organo di vigilanza. Inoltre, anche se il contribuente ha proposto il ricorso secondo le modalità cartacee, è legittima la costituzione in giudizio dell’agente in via telematica. Sono le conclusioni cui giunge la Ctr Piemonte con la sentenza n. 728/7/19 del 6 giugno 2019 (presidente Galasso, relatore Rinaldi) che ha di fatto anticipato la conversione del decreto crescita (Dl 34/2019, convertito dalla legge 58). Secondo l’articolo 4-novies del decreto – norma di interpretazione autentica – al di fuori della tipologia di controversie riservate all’Avvocatura dello Stato, l’agente può avvalersi, anche innanzi alla magistratura tributaria, di proprio personale interno o di legali del libero foro, selezionati nel rispetto del Codice degli appalti pubblici, senza dovere adottare una specifica delibera. E ciò anche nei casi di indisponibilità da parte dell’Avvocatura di assumere il patrocinio. IL FATTO La pronuncia nasce dall’impugnazione di un’intimazione di pagamento notificata dalla Riscossione per l’omesso pagamento di Iva relativa all’anno di imposta 2003, con cui una contribuente eccepiva, peraltro, la prescrizione. L’agente della Riscossione si costituiva in giudizio in via telematica e tramite un difensore esterno, respingendo le eccezioni di prescrizione. La ricorrente eccepiva allora l’inesistenza giuridica della costituzione in via telematica e l’incapacità di stare in giudizio a causa del patrocinio di un avvocato del libero foro. In parziale accoglimento del ricorso, la Ctp di Novara (sentenza 195/2018), dichiarava la prescrizione quinquennale relativa agli interessi, respingendo però le altre eccezioni. La contribuente impugnava allora la sentenza di primo grado dinanzi alla Ctr Piemonte, tornando a riproporre l’inesistenza della costituzione e l’incapacità di stare in giudizio. LA DECISIONE DELLA CTR PIEMONTE Nel confermare la sentenza di primo grado, la Ctr ha precisato che (in base all’articolo 1, comma 8, del Dl 193/2016) l’agente della Riscossione – al pari delle Agenzie fiscali – può essere difeso da propri dipendenti o, in caso di questioni con notevoli riflessi economici, dall’Avvocatura dello Stato. Tuttavia, ciò non toglie che l’agente, sempre in base a tale disposizione normativa, possa avvalersi del patrocinio di un avvocato del libero foro. La pronuncia contraddice l’orientamento della Cassazione – ora superato dal decreto crescita – che aveva limitato la possibilità di ricorrere agli avvocati esterni, dato che tale chance verrebbe subordinata al rilascio di una delibera da sottoporre al proprio organo di vigilanza, come stabilito dal comma 4 dell’articolo 43 del Rd 1611/1933 (Cassazione, sentenze 28684 e 28741 del 2018 e 1992/2019). Sempre secondo la Ctr Piemonte, nel caso di costituzione in giudizio del contribuente in modalità cartacea, il Fisco non è vincolato a costituirsi in giudizio con le stesse modalità. Infatti, l’obbligo previsto dal Dm 163/2013 – secondo cui il ricorrente che notifica il ricorso di primo grado tramite Pec è obbligato a costituirsi telematicamente – non pone alcun vincolo alla parte resistente.