A fronte dello stato della giurisprudenza di legittimità ed alla non chiarezza della disciplina di riferimento, in merito alla possibilità ed alle condizioni per l’Agenzia Entrate – Riscossione di farsi difendere anche da avvocati del libero foro, oltre che dall’Avvocatura dello Stato, la Corte di Cassazione ha rimesso la questione al Primo Presidente per la sua eventuale sottoposizione alle Sezioni Unite. A prevederlo è l’ordinanza interlocutoria n. 18350 depositata il 9 luglio 2019. IL FATTO Un contribuente proponeva opposizione avverso il preavviso di iscrizione di fermo del proprio autoveicolo, fondato sul mancato pagamento di cartelle aventi ad oggetto crediti tributari non saldati. Il Tribunale accoglieva la domanda, ritenendo prescritto il diritto a base del titolo esecutivo. L’Agente della riscossione (allora Equitalia ETR Spa) proponeva appello sostenendo che il termine di prescrizione fosse quello ordinario decennale, ma la sentenza del Tribunale era confermata anche in secondo grado. La pronuncia della Corte d’Appello veniva quindi gravata dall’Agenzia delle Entrate – Riscossione, quale soggetto che ha sostituito (in qualità di successore) Equitalia, presentando ricorso LA DECISIONE DELLA CORTE DI CASSAZIONE La Corte di Cassazione, prima di entrare nel merito della vicenda, ha ritenuto necessario esaminare la preliminare questione sulla possibilità o meno per il nuovo Agente della Riscossione di avvalersi di avvocati privati in alternativa all’Avvocatura dello Stato. La giurisprudenza di legittimità della sezione tributaria ha in più occasioni precisato che l’Agenzia Entrate – Riscossione, quale successore di Equitalia, deve avvalersi del patrocinio dell’Avvocatura dello Stato, salvo che non sussistano specifici presupposti. Tuttavia, la norma che disciplina la fattispecie (art. 1, comma 8 DL 193/2016, convertito con L. 225/2016) potrebbe essere interpretata non nel senso della vigenza di una regola generale di avvalimento dell’avvocatura erariale, con relegazione del mandato al legale del libero foro solo in via eccezionale. Da tale contrasto la rimessione degli atti al Primo Presidente per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite. Da segnalare che proprio recentemente il DL n. 34/2019, conv. in L. 58/2019 (successivamente alla decisione) ha fornito un’interpretazione autentica della norma in questione stabilendo in sintesi la possibilità di potersi avvalere per la difesa presso la giustizia tributaria anche degli avvocati del libero foro. Tale norma potrebbe ora rendere superfluo l’invocato intervento delle Sezioni Unite.