I proprietari che decidono di utilizzare gli immobili posseduti concedendoli in locazione secondo la normativa in vigore per gli affitti brevi devono tenere conto non solo delle novità previste dalla Legge di Bilancio del 2024, ma anche degli adempimenti previsti dal c.d. decreto “Anticipi”. La Legge di Bilancio ha previsto, a partire dal secondo immobile, l’incremento della tassazione ed in particolare della cedolare secca applicabile nella misura del 26 per cento in luogo del 21 per cento. Invece, il D.L. n. 145/2023 ha introdotto ulteriori novità finalizzate a rendere più agevoli le attività di controllo e a rendere più sicure le strutture concesse in locazione. Una delle novità prevede l’obbligo di richiedere e “esporre” un nuovo codice identificativo nazionale (CIN) attribuito alle unità immobiliari ad uso abitativo destinati alle locazioni brevi (ex art. 4 del D.L. n. 50/2017), ma anche alle locazioni per finalità turistiche. Il CIN sarà assegnato dal Ministero del Turismo, tramite un’apposita procedura automatizzata. Lo stesso Ministero gestirà la relativa banca dati nazionale. I codici regionali o locali già emessi saranno ricodificati in CIN a cura degli stessi enti. Per il momento, la procedura necessaria per ottenere il CIN non è ancora operativa. Ai fini dell’attribuzione del CIN, il locatore, ovvero il titolare della struttura turistico ricettiva, dovrà presentare in via telematica un’apposita domanda al Ministero del Turismo, corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000. A tal fine, come già detto, si deve attendere in ogni caso l’entrata in funzione del portale telematico del Ministero del Turismo. È infatti previsto che tutte le nuove disposizioni, introdotte con l’art. 13 – bis del D.L. anticipi in commento, troveranno la prima applicazione con decorrenza dal sessantesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell’avviso attestante l’entrata in funzione della banca nazionale e del portale telematico del Ministero del turismo per l’assegnazione del CIN. Dopo l’attribuzione del nuovo codice il locatore è tenuto a esporre il CIN all'esterno dello stabile in cui è collocato l'appartamento o la struttura, assicurando il rispetto di eventuali vincoli urbanistici e paesaggistici; ad indicare il CIN in ogni annuncio ovunque pubblicato e comunicato. Nel caso di unità immobiliari prive di un CIN, è prevista l’applicazione della sanzione amministrativa da 800 a 8.000 euro, in relazione alle dimensioni della struttura o dell’immobile. La mancata esposizione o indicazione dei CIN è soggetta alla sanzione pecuniaria da 500 a 5.000 euro, anche in tal caso in relazione alle dimensioni della struttura o dell’immobile. Tale sanzione si applica per ciascuna struttura o unità immobiliare per la quale sia accertata la violazione. In aggiunta, è prevista un’ulteriore sanzione, consistente nell’obbligo di rimozione immediata dell’eventuale annuncio irregolare pubblicato, fatto che dovrebbe riferirsi agli annunci che non recano l’indicazione del CIN. Inoltre, anche i soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, e i soggetti che gestiscono portali telematici, hanno l'obbligo di indicare, negli annunci ovunque pubblicati e comunicati, il CIN dell'unità immobiliare destinata alla locazione per finalità turistiche o alle locazioni brevi, disciplinate queste ultime dalla Legge n. 50/2017. L’istanza di richiesta di attribuzione del CIN dovrà attestare i dati catastali dell’unità immobiliare o della struttura ricettiva e la sussistenza dei requisiti di sicurezza degli impianti secondo la normativa regionale o statale. Quest’ultima attestazione riguardante la sicurezza degli impianti dovrà essere fornita esclusivamente dai soggetti che gestiscono le attività di locazione (locazioni per finalità turistiche o locazioni brevi) nelle forme imprenditoriali (locazione più di quattro immobili nello stesso periodo d’imposta). Se, ad esempio, il proprietario concede in locazione un solo immobile, la dichiarazione sostitutiva di atto notorio dovrà limitarsi all’attestazione dei relativi dati catastali. Le stesse unità immobiliari utilizzate nell’esercizio dell’attività devono essere dotate di “dispositivi per la rilevazione di gas combustibili e del monossido di carbonio funzionanti nonché di estintori portatili a norma di legge da ubicare in posizioni accessibili e visibili, in particolare in prossimità degli accessi e in vicinanza delle aree di maggior pericolo e, in ogni caso, da installare in ragione di uno ogni 200 metri quadrati di pavimento, o frazione, con un minimo di un estintore per piano”. Anche in questo caso la previsione sembra riguardare la gestione dell’attività locatizia in forma imprenditoriale (più di quattro immobili).