Dal 1° settembre 2024, è cambiato il quadro sanzionatorio relativo alle violazioni contributive. L’art. 30 del D.L. n. 19/2024 (decreto PNRR 4), convertito con modificazioni dalla legge n. 56/2024, nell’ambito delle misure attuative del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), ha previsto la modifica dell’art. 116, commi 8, 10 e 15, della legge n. 388/2000 nella parte che disciplina le sanzioni civili applicabili nel caso di violazioni relative all’obbligo contributivo. L’impatto più rilevante, tuttavia, cioè quello relativo alle sanzioni applicabili alle violazioni più ricorrenti e segnatamente ai casi di mancato o ritardato pagamento di contributi e premi in caso di omissione (c. 8, lett. a)) ed evasione (c. 8, lett. b), è stato modificato solo a decorrere dal 1° settembre 2024. Analoga decorrenza ha riguardato le sanzioni quanto il mancato o ritardato pagamento di contributi o premi sia derivato da oggettive incertezze connesse a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o amministrativi sulla ricorrenza dell'obbligo contributivo, successivamente riconosciuto in sede giudiziale o amministrativa (c. 10). Sono invece in vigore dal 2 marzo 2024, data di entrata in vigore del D.L. n. 19/2024, le modifiche relative alle sanzioni nelle ipotesi codificate dal comma 15 dell’art. 116 di cui ci si occupa. Va detto che il legislatore ha introdotto le modifiche oggetto della presente trattazione con una chiara finalità: favorire l’adempimento spontaneo del contribuente e prevenire il contenzioso riducendo la misura delle sanzioni civili. Con la stessa finalità, peraltro, le ulteriori misure introdotte dallo stesso art. 30 del D.L. n. 19/2024 relative a nuovi canali di dialogo tra INPS e contribuenti allo scopo di semplificare gli adempimenti, stimolare l’assolvimento degli obblighi contributivi e favorire l’emersione spontanea delle basi imponibili. L’INPS, anche se non è ancora intervenuta per analizzare in maniera approfondita le novità introdotte dal D.L. n. 19/2024, ha fornito alcune brevi indicazioni con la circolare n. 89 del 16 settembre 2024 avente per oggetto la variazione della misura dell’interesse di dilazione e di differimento e delle somme aggiuntive per omesso o ritardato versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali a seguito della decisione della Banca Centrale Europea di riduzione del tasso di interesse. Omissione contributiva Tornando alle modifiche all’apparato sanzionatorio in materia di premi e contributi introdotte a far data dal 1° settembre 2024, la prima riguarda la fattispecie relativa al mancato o ritardato pagamento dei contributi rilevabile dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie regolati dall’art. 116, comma 8, lett. a) della legge n. 388/2000 (omissione contributiva). La sanzione civile applicabile è, in ragione d'anno, pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti fino al raggiungimento dell’importo massimo pari al 40% dell'importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge. Raggiunto il tetto massimo sul debito contributivo maturano interessi nella misura degli interessi di mora di cui all’art. 30 del D.P.R. n. 602/1973, attualmente pari al 2,68%. La novità introdotta dal decreto consiste nell’inapplicabilità della sanzione ove il pagamento dei contributi o premi venga effettuato entro 120 giorni, in unica soluzione. Fino al 31 agosto tale esimente non era prevista. La circolare INPS n. 89/2024 chiarisce che, dal 18 settembre 2024, in tale ipotesi è dovuta la sanzione civile del 3,65%, dunque senza la maggiorazione di 5,5 punti. Dal 1° al 17 settembre 2024, invece, la sanzione civile è del 4,25%. Evasione La seconda novità riguarda invece la fattispecie di evasione connessa a registrazioni o denunce obbligatorie omesse o non conformi al vero, poste in essere con l'intenzione specifica di non versare i contributi o premi mediante l'occultamento di rapporti di lavoro in essere, retribuzioni erogate o redditi prodotti, ovvero di fatti o notizie rilevanti per la determinazione dell'obbligo contributivo, disciplinati dall’art. 116, comma 8, lett. b) della legge n. 388/2000. La sanzione civile applicabile è, in ragione d'anno, pari al 30% fino ad un massimo del 60% dell'importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge. Anche in questo caso, raggiunto il tetto massimo, sul debito contributivo maturano interessi nella misura degli interessi di mora di cui all’art. 30 del D.P.R. n. 602/1973. La fattispecie sanzionatoria non si applica se il contribuente procede spontaneamente alla denuncia della situazione debitoria prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori e comunque entro dodici mesi dal termine stabilito per il pagamento dei contributi o premi a condizione che il versamento dei contributi o premi sia effettuato entro trenta giorni dalla denuncia stessa. In tale ipotesi, in luogo della sanzione pari al 30%, la sanzione civile, sempre in ragione d'anno, è pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti; la sanzione civile non può essere superiore al 40% dell'importo dei contributi o premi, non corrisposti entro la scadenza di legge. Dal 1° settembre 2024 è possibile evitare di incorrere nella sanzione civile prevista per la condotta di evasione qualora, fermo restando che la regolarizzazione avvenga prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori e comunque entro dodici mesi dal termine stabilito il versamento, ove il pagamento venga effettuato entro 90 giorni dalla denuncia con applicazione tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 7,5 punti. Altra novità riguarda la possibilità di procedere al pagamento dovuto per la regolarizzazione anche in forma rateale. L’applicazione della misura ridotta della sanzione civile è subordinata al versamento della prima rata. Per il mancato ovvero insufficiente o tardivo versamento di una delle successive rate accordate si applica la sanzione civile nella misura del 30% fino ad un massimo del 60% dell'importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza. La circolare INPS n. 89/2024 ricorda che, dal 18 settembre 2024, nelle due ipotesi indicate la sanzione civile applicabile è, rispettivamente, del 9,15% e dell’11,15%. Dal 1° settembre, fino al 17 settembre 2024, invece, la sanzione civile è, rispettivamente, del 9,75% e dell’11,75%. Regolarizzazione a seguito di verifiche Sempre dal 1° settembre è stata introdotta la lettera b-bis) inserita al comma 8 dell’art. 116, della legge n. 388/2000 che disciplina una nuova fattispecie di sanzione civile. Più specificamente, nei casi di situazione debitoria rilevata d’ufficio dagli Enti impositori ovvero a seguito di verifiche ispettive, la sanzione civile si applica nella misura del 50% di quella prevista per i casi di omissione o evasione di cui, rispettivamente, alle lettere a) e b) della medesima norma, ma a condizione che il pagamento dei contributi e premi sia effettuato, in unica soluzione, entro 30 giorni dalla notifica della contestazione. Anche in questo caso è ammesso il pagamento in formare rateale e la riduzione della sanzione col versamento della prima rata nonché, in caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento di una delle successive rate accordate, l’applicazione delle sanzioni civili applicabili alla fattispecie oggetto della violazione. Inapplicabilità della sanzione Le modifiche al comma 10 del più volte menzionato art. 116, anch’esse efficaci dal 1° settembre 2024, riguardano la fattispecie sanzionatoria relativa al mancato o ritardato pagamento di contributi o premi derivanti da oggettive incertezze connesse a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o amministrativi sulla ricorrenza dell'obbligo contributivo, successivamente riconosciuto in sede giudiziale o amministrativa. In tale ipotesi, ove il versamento dei contributi o premi sia effettuato entro il termine fissato dagli enti impositori, sono dovuti esclusivamente gli interessi legali di cui all’art. 1284 del codice civile. Fino al 31 agosto, invece, la sanzione civile applicabile, in ragione d'anno, era pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti (v. circolare Inps n. 89/2024); la sanzione civile non può essere superiore al 40% dell'importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge. Per quanto concerne invece il comma 15 dell’art. 116, prerogative assegnate ai consigli di amministrazione degli enti impositori che, dopo le modifiche, sono possibili sulla base di apposite direttive emanate esclusivamente dal Ministro dell’economia e delle finanze. Va ricordato, a tal proposito, che fermo restando l'integrale pagamento dei contributi e dei premi dovuti alle gestioni previdenziali e assistenziali i consigli di amministrazione in parola fissano criteri e modalità per la riduzione delle sanzioni civili di cui al comma 8 fino alla misura degli interessi legali nei casi tipizzati dalla norma. Tale disposizione, a differenza di quelle precedenti, ha effetto immediato non essendo previsto, come nelle altre fattispecie modificate, una decorrenza differita al 1° settembre 2024.