Un emendamento al Ddl Lavoro, approvato dalla Commissione lavoro alla Camera, amplia le tutele per i professionisti introdotte dall'art. 1, commi 927-944, della legge n. 234/2021. Si tratta di una norma a favore della natalità nell’ambito del lavoro autonomo e prevede la sospensione dei termini tributari per l'adempimento di una prestazione a carico del cliente da eseguire da parte del libero professionista, non solo in caso di interruzione di gravidanza, ma anche di parto e ricovero dei figli minori. Sospensione dei termini La Legge n. 234/2021 (legge di Bilancio 2022) con l’art. 1, commi 927-944, ha introdotto la sospensione della decorrenza dei termini relativi agli adempimenti tributari a carico del libero professionista nei casi di malattia grave, infortunio o intervento chirurgico, nell'ipotesi di periodi di degenza ospedaliera o di cure domiciliari superiori a tre giorni. La sospensione opera esclusivamente con riferimento agli adempimenti a carico del cliente eseguiti da parte del libero professionista nel caso in cui tra le parti esista un mandato professionale avente data antecedente al ricovero ospedaliero o al giorno di inizio della cura domiciliare. In dettaglio, il comma 929 stabilisce che in caso di ricovero del libero professionista in ospedale per grave malattia o infortunio o intervento chirurgico, ovvero in caso di cure domiciliari, se sostitutive del ricovero ospedaliero, che comportano un'inabilità temporanea all'esercizio dell'attività professionale, nessuna responsabilità è imputata al libero professionista o al suo cliente a causa della scadenza di un termine tributario stabilito in favore della pubblica amministrazione per l'adempimento di una prestazione a carico del cliente da eseguire da parte del libero professionista nei sessanta giorni successivi al verificarsi dell'evento. Gli adempimenti sono sospesi dal giorno in cui si verifica l’evento e per 60 giorni successivi, quale limite massimo. La sospensione scatta dalla data di scadenza dell’adempimento, che cada nei 60 giorni, fino al 30° giorno successivo alla dimissione dall’ospedale e/o alla conclusione delle cure domiciliari. È utile precisare che il professionista non beneficia di alcuna proroga; la disposizione prevede la mera facoltà di adempiere nel più ampio periodo di sospensione previsto dalla norma, lasciando invariati i termini originari, tanto che ogni termine collegato a quello ordinario rimane ancorato a quest’ultimo, anche con riferimento all'eventuale rateizzazione dei versamenti dovuti. La sospensione disposta dalle norme sopra richiamate opera esclusivamente con riferimento agli adempimenti tributari con scadenza nei 60 giorni successivi al verificarsi dell’evento, ovvero dal giorno del ricovero presso la struttura ospedaliera, cui fa seguito, senza soluzione di continuità, il periodo di cure domiciliari. Conseguentemente, non beneficiano della sospensione gli adempimenti con scadenza successiva ai sessanta giorni decorrenti dall'evento, ancorché non sia terminato il periodo di riabilitazione presso il domicilio. A riguardo, l’Agenzia delle Entrate con Risposta a interpello n. 248/2023 ha specificato che l'indicazione dei 60 giorni rappresenta un ''limite massimo, sicché, qualora la degenza ospedaliera o le cure domiciliari si protraggano per un periodo inferiore, la sospensione opera solo limitatamente agli adempimenti con scadenza in detto periodo. Le novità approvate dalla Camera Un emendamento approvato l’11 settembre dalla Commissione lavoro alla Camera, inserisce nel Ddl lavoro l’art. 3-bis che modifica il comma 937 della Legge n. 234/2021 e aggiunge il comma 937-bis, ampliando la portata della disposizione originaria. Più precisamente, con l'emendamento approvato la sospensione della decorrenza dei termini degli adempimenti tributari si estende ai casi di: - ricovero dei figli minori per infortunio o malattia grave; - parto; - interruzione della gravidanza oltre il terzo mese. In dettaglio, il nuovo comma 937 prevede che in caso di parto o interruzione della gravidanza avvenuta oltre il terzo mese i termini relativi agli adempimenti tributari sono sospesi a decorrere dall’ottavo mese di gestazione fino al trentesimo giorno successivo al parto ovvero fino al trentesimo giorno successivo all’interruzione della gravidanza. La libera professionista, entro il quindicesimo giorno dal parto o dall’interruzione della gravidanza, deve consegnare o inviare ai competenti uffici della Pubblica amministrazione, tramite raccomandata con avviso di ricevimento o con posta elettronica certificata, un certificato medico, rilasciato dalla struttura sanitaria o dal medico curante, che attesti lo stato di gravidanza, la data presunta d’inizio della gravidanza, la data dell’interruzione della stessa ovvero la data del parto, e copia dei mandati professionali dei propri clienti. Art. 1, comma 937, Legge n. 234/2021 Attuale formulazione Nuova formulazione In caso di interruzione della gravidanza, avvenuta oltre il terzo mese dall'inizio della stessa, i termini relativi agli adempimenti di cui al comma 929 sono sospesi fino al trentesimo giorno successivo all'interruzione della gravidanza. La libera professionista, entro il quindicesimo giorno dall'interruzione della gravidanza, deve consegnare o inviare tramite le medesime modalità previste dal comma 935 un certificato medico, rilasciato dalla struttura sanitaria o dal medico curante, attestante lo stato di gravidanza, la data presunta d'inizio della gravidanza e la data dell'interruzione della stessa, nonché copia dei mandati professionali dei propri clienti. In caso di parto o di interruzione della gravidanza avvenuta oltre il terzo mese dall'inizio della stessa, i termini relativi agli adempimenti di cui al comma 929 sono sospesi, rispettivamente, a decorrere dall'ottavo mese di gestazione fino al trentesimo giorno successivo al parto ovvero fino al trentesimo giorno successivo all'interruzione della gravidanza. La libera professionista, entro il quindicesimo giorno dal parto o dall'interruzione della gravidanza, deve consegnare o inviare tramite le medesime modalità previste dal comma 935 un certificato medico, rilasciato dalla struttura sanitaria o dal medico curante, attestante lo stato di gravidanza, la data presunta d'inizio della gravidanza, la data del parto ovvero dell'interruzione della gravidanza, nonché copia dei mandati professionali dei propri clienti. Il nuovo comma 937-bis estende la sospensione dei termini per gli adempimenti tributari ai liberi professionisti che hanno necessità di assistere il proprio figlio minorenne a causa di ricovero ospedaliero d’urgenza per infortunio, malattia grave o intervento chirurgico e sono quindi temporaneamente impossibilitati all’esercizio dell’attività professionale. In tal caso, il libero professionista che intende chiedere la sospensione dei termini, entro 15 giorni dalle dimissioni dal ricovero ospedaliero del proprio figlio, deve consegnare o inviare ai competenti uffici della Pubblica amministrazione, tramite raccomandata a/r ovvero PEC, un certificato, rilasciato dalla struttura sanitaria, attestante l’avvenuto ricovero, e copia dei mandati professionali dei propri clienti. Comma 937-bis. Le disposizioni dei commi da 927 a 944 si applicano anche nei riguardi del libero professionista che, a causa di ricovero ospedaliero d'urgenza per infortunio o malattia grave del proprio figlio minorenne ovvero per intervento chirurgico dello stesso, dovendo assistere il figlio, è impossibilitato temporaneamente all'esercizio dell'attività professionale. Il libero professionista, entro il quindicesimo giorno dalle dimissioni dal ricovero ospedaliero del proprio figlio, deve consegnare o inviare tramite le medesime modalità previste dal comma 935 un certificato, rilasciato dalla struttura sanitaria, attestante l'avvenuto ricovero, nonché copia dei mandati professionali dei propri clienti Il mandato professionale, quindi, è uno dei requisiti necessari per poter fruire della sospensione in esame. In proposito, con la già citata risposta a interpello n. 248/2023, l’Agenzia delle Entrate ha sottolineato che la disposizione non ha valenza generalizzata ma opera limitatamente agli adempimenti a carico dei clienti che hanno conferito mandato in data antecedente l’evento malattia/infortunio e, tenuto conto delle ultime novità, prima dell’ottavo mese di gestazione nel caso di gravidanza della professionista. A tal fine, la comunicazione da inoltrare ai competenti uffici delle Pubblica amministrazione, deve includere la certificazione sanitaria e copia dei mandati professionali conferiti dai clienti. In merito alla data di conferimento del mandato professionale, l’Agenzia delle Entrate nella già citata risposta a interpello, ha chiarito che per poter documentare tale data è auspicabile la produzione di un mandato scritto, in relazione alla quale resta la possibilità di fornire la ''prova'' anche con altri mezzi e, al contempo, impregiudicato ogni potere di controllo dell'Amministrazione finanziaria. L’Agenzia rammenta che l'art. 2704 del codice civile stabilisce che “La data della scrittura privata della quale non è autenticata la sottoscrizione non è certa e computabile riguardo ai terzi, se non dal giorno in cui la scrittura è stata registrata o dal giorno della morte o della sopravvenuta impossibilità fisica di colui o di uno di coloro che l'hanno sottoscritta o dal giorno in cui il contenuto della scrittura è riprodotto in atti pubblici o, infine, dal giorno in cui si verifica un altro fatto che stabilisca in modo egualmente certo l'anteriorità della formazione del documento.” A riguardo, sempre l’Agenzia richiama la pronuncia del 12 febbraio 2020, n. 3506, con cui la Corte di Cassazione ha argomentato che “l’inopponibilità, per difetto di data certa ex art. 2704 c.c., non riguarda il negozio, ma la data della scrittura prodotta, sicché il negozio e la sua stipulazione in data anteriore al fallimento possono essere oggetto di prova, prescindendo dal documento, con tutti gli altri mezzi consentiti dall'ordinamento, salve le limitazioni derivanti dalla natura e dall'oggetto del negozio stesso (Cass. 2319/2016; Cass. 4705/2011)”.