Ctr Lombardia - Sentenza n. 3375/20/2019 Il presupposto per l’applicazione dell’addizionale regionale si ha solo se la parte variabile della retribuzione supera del triplo la parte fissa. La ragione è quella di limitare gli effetti economici potenzialmente distorsivi propri delle remunerazioni erogate sotto forma di retribuzioni variabili (bonus e stock option) ai manager operanti nel sistema finanziario; in tale ottica il legislatore ha mirato , pertanto, ad assoggettare ad addizionale non già qualsiasi ammontare di retribuzione variabile, ma solamente l’ammontare che eccede il triplo della parte fissa della retribuzione. Questo il principio emergente dalla sentenza della Ctr Lombardia n. 3375/20/19 del 27 agosto 2019 (pres. Zevola/rel. Candido). IL FATTO La vicenda esaminata concerneva l’impugnazione da parte di un contribuente, lavoratore dipendente, di una cartella di pagamento emessa dall’Amministrazione finanziaria ai fini Irpef e volta al recupero di un rimborso d’imposta ( relativo a trattenute alla fonte per addizionale regionale operate dal datore di lavoro, ex articolo 33 del Dl 78/2010) dapprima erogato e poi chiesto in restituzione attraverso l’iscrizione a ruolo opposta dal contribuente. Quest’ultimo, in via principale, eccepiva l’illegittimità di tale ripresa in virtù di una errata, a suo dire, interpretazione della norma citata, in base alla quale l’Ufficio riteneva di applicare l’addizionale regionale all’Irpef , nella misura del 10%, su tutta la parte di retribuzione variabile eccedente quella fissa. L’Ufficio sosteneva in giudizio la legittimità del proprio operato richiamando sia una circolare del 2011 (n. 41/E) che la modifica apportata dal legislatore all’art. 33 del Dl 78/2010 tramite il Dl 98/2011 il quale ha aggiunto il comma 2bis, da interpretare non in chiave esplicativa ma sostanziale in quanto incidente sui presupposti della maggiore Irpef comportandone una diversa estensione applicativa ( il prelievo aggiuntivo non sarebbe più la retribuzione variabile che eccede il triplo della fissa bensì l’intera eccedenza). LA DECISIONE DELLA CTR LOMBARDIA I giudici tributari, concordi, considerano dirimente il tenore letterale della norma de quo e la ratio legislatoris: «Per i compensi di cui al comma I, le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano sull’ammontare che eccede l’importo corrispondente alla parte fissa della retribuzione». Appare chiaro agli interpreti, al di là del chiaro dettato normativo, l’intento del legislatore che è evidentemente quello di colpire, tramite l’applicazione dell’addizionale, solamente le forme di retribuzione variabile che superino una certa soglia per limitare gli effetti economici potenzialmente distorsivi (il triplo della retribuzione fissa); solamente al verificarsi di tale presupposto inderogabile la base imponibile viene ad essere costituita dalla differenza tra l’intero importo della retribuzione variabile e quello della retribuzione fissa. Sulla base di tali osservazioni e conclusioni i rispettivi collegi giudicanti, di primo e secondo grado, attribuiscono alla modifica normativa un carattere essenzialmente esplicativo che non ampia i presupposti applicativi dell’addizionale regionale ma volto a precisare che essa rimane sempre e comunque applicabile nelle ipotesi in cui la parte variabile della retribuzione superi il triplo della parte fissa. L’intento dell’addizionale, chiosano i giudici, è quello di limitare gli effetti economici potenzialmente distorsivi propri delle remunerazioni erogate sotto forma di retribuzioni variabili (bonus e stock option) ai manager operanti nel sistema finanziario; in tale prospettiva il legislatore ha, pertanto, mirato ad assoggettare ad addizionale non già qualsiasi ammontare di retribuzione variabile, ma solamente l’ammontare che eccede il triplo della parte fissa della retribuzione.