Gli under 36 sono destinatari di importanti novità in tema di agevolazioni per l’acquisto della prima casa: nel decreto Sostegni bis si va dall’accesso in via prioritaria al fondo garanzia per la prima casa istituito dalla legge n. 147/2013 all’esenzione dal pagamento delle imposte indirette nella fase di acquisto, sino al riconoscimento di un credito d’imposta nel caso in cui il giovane acquirente sia tenuto al versamento dell’IVA per la compravendita. Le agevolazioni previste per l’acquisto della casa di abitazione da parte degli under 36 sono davvero tante e di certo invoglieranno molti giovani a investire nel mattone raggiungendo la tanto auspicata autonomia abitativa. La disciplina agevolativa consente in primo luogo un risparmio in termini di imposte indirette. Le agevolazioni prevedono che: - gli atti d’acquisto di case di abitazione - gli atti traslativi o costitutivi della nuda proprietà, dell'usufrutto, dell'uso e dell'abitazione a favore di soggetti under 36 godono: - dell’esenzione dall’imposta di registro, dalle imposte ipotecaria e castale; - di un eventuale credito d’imposta attribuito ai giovani acquirenti per un ammontare pari all'IVA corrisposta in relazione all’acquisto; - dell’esenzione, per i finanziamenti, dall’imposta sostitutiva delle imposte di registro, di bollo, ipotecarie e catastali e delle tasse sulle concessioni governative. La norma prevista dal decreto Sostegni bis limita temporalmente l’agevolazione per l’acquisto della prima casa agli atti stipulati nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore del provvedimento e il 31 dicembre 2022. Esonero dalle imposte per chi compra casa L’agevolazione per i giovani che comprano casa consta innanzitutto nell’esenzione dalle imposte indirette per l’acquisto della prima casa di abitazione. Sotto un profilo soggettivo, sono beneficiari di questa agevolazione i giovani acquirenti e, precisamente, coloro non hanno ancora compiuto 36 anni di età nell’anno in cui l’atto è stipulato. Sotto un profilo oggettivo, rientrano nell’agevolazione gli atti stipulati nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore del decreto in commento e il 31 dicembre 2022. L’agevolazione si applica: - agli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di case di abitazione, a eccezione di quelle di categoria catastale A1 (Abitazioni di tipo signorile), A8 (Abitazioni in ville) e A9 (Castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici); - agli atti traslativi o costitutivi della nuda proprietà, dell'usufrutto, dell'uso e dell'abitazione relativi alle stesse. Gli acquirenti under 36 potranno fruire dell’esenzione dal pagamento dell’imposta di registro e delle imposte ipotecaria e catastale. Il credito d’imposta per gli under 36 Il giovane acquirente che è tenuto a corrispondere l’IVA per l’acquisto della casa di abitazione potrà fruire di un credito d'imposta. Nei casi in cui non trova applicazione il regime di esenzione dall’IVA (art. 10, n. 8-bis del D.P.R. n. 633/1972) e non è possibile estendere l’ambito di esenzione IVA, in considerazione dei vincoli derivanti dalla direttiva 2006/112/CE, il decreto Sostegni bis riconosce all’acquirente under 36 un credito d'imposta di ammontare pari all’IVA corrisposta in relazione all’acquisto. Tale credito potrà essere: 1) portato in diminuzione dalle imposte di registro, ipotecaria, catastale, sulle successioni e donazioni dovute sugli atti e sulle denunce presentati dopo la data di acquisizione del credito; 2) utilizzato in diminuzione delle imposte sui redditi delle persone fisiche dovute in base alla dichiarazione da presentare successivamente alla data dell’acquisto; 3) utilizzato in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241/1997. Esonero dall’imposta sui finanziamenti Completa il quadro delle agevolazioni del decreto Sostegni bis l’esenzione dall’imposta sui finanziamenti erogati per l'acquisto, la costruzione e la ristrutturazione di immobili a uso abitativo. È necessario che: - si tratti di immobili per i quali ricorrono le condizioni e i requisiti di cui al comma 1 dell’art. 28 della bozza del decreto Sostegni bis; - la sussistenza degli stessi risulti da dichiarazione della parte mutuataria resa nell’atto di finanziamento o allegata al medesimo. Ricorrendo tali condizioni, i giovani acquirenti potranno fruire dell’agevolazione che consiste nell’esonera dal pagamento dell’imposta sui finanziamenti (art. 17, D.P.R. n. 601/1973), sostitutiva delle imposte di registro, di bollo, ipotecarie e catastali e delle tasse sulle concessioni governative, fissata in ragione dello 0,25% dell’ammontare complessivo del finanziamento.