Agenzia delle Entrate - Risposta n. 279 del 19 luglio 2019 L’Agenzia delle Entrate ha emanato la risposta n. 279 del 19 luglio 2019 riguardante la detrazione per acquisto di immobili da imprese di costruzione/ristrutturazione. Il TUIR statuisce che la detrazione per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio spetta anche nel caso di acquisto di unità immobiliari ubicate in fabbricati sui quali sono stati effettuati interventi di restauro e risanamento conservativo o di ristrutturazione edilizia. Si dispone che la detrazione spetta a condizione che: - l’unità immobiliare sia ceduta dall’impresa di costruzione o di ristrutturazione immobiliare o dalla cooperativa che ha eseguito gli interventi, entro diciotto mesi dalla data del termine dei lavori; - siano stati effettuati interventi di restauro e risanamento conservativo o di ristrutturazione edilizia; - gli interventi realizzati riguardino l’intero fabbricato. Per le spese di acquisto sostenute nel periodo compreso tra il 26 giugno 2012 ed il 31 dicembre 2018, la detrazione riconosciuta all’acquirente è pari al 50 per cento – fino ad un limite massimo di 96.000,00 euro – calcolato su un ammontare forfettario del 25 per cento del prezzo di vendita dell’immobile, risultante dall’atto di acquisto, da ripartire in dieci quote annuali costanti e di pari importo nell’anno di sostenimento della spesa e in quelli successivi. Al riguardo, è stato precisato che tale detrazione: - spetta per l’acquisto dell’immobile residenziale e, nel caso di atto unico di acquisto relativo ad appartamento e pertinenza, si può beneficiare della detrazione sul costo complessivo, entro il limite di spesa stabilito; - non è condizionata alla cessione di tutte le unità immobiliari, costituenti l’intero fabbricato, in quanto ciascun acquirente può beneficiare della detrazione in relazione al proprio atto di acquisto; - spetta anche se il rogito è stato stipulato prima della fine dei lavori riguardanti l’intero fabbricato. In quest’ultimo caso essendo necessario che si realizzi anche il presupposto costituito dell’ultimazione dei lavori riguardanti l’intero fabbricato, la detrazione può essere fruita solo dall’anno di imposta in cui i lavori siano stati ultimati, ossia quando viene presentata al Comune, da parte dell’impresa, la comunicazione di fine lavori. Quindi, nella dichiarazione relativa a tale anno, il contribuente potrà fruire della detrazione a partire dalla prima rata indicando, quale anno di sostenimento della spesa, quello di fine lavori.