Con l’ordinanza n. 21614 del 7 ottobre 2020, la Corte di Cassazione, richiamando diversi suoi precedenti, ha chiarito, che può ricondursi al novero delle agevolazioni per l’acquisto della prima casa, anche l’accorpamento di unità immobiliari confinanti. In tal caso il termine triennale di decadenza, corrispondente a quello concesso all’ufficio per l’esercizio dei poteri di accertamento, è rispettato, se il contribuente realizza l’effettiva unificazione di dette unità, non essendo necessario, che entro lo stesso termine si sia provveduto anche all’accatastamento dell’unica unità abitativa così realizzata. IL FATTO Due contribuenti acquistavano in comproprietà indivisa, due unità immobiliari, a destinazione abitativa, iscritte separatamente in catasto, usufruendo dei benefici fiscali connessi all’acquisto della prima casa, assumendo l’impegno di destinare nel più breve tempo possibile, tali immobili alla costruzione, nel loro insieme, di un’unica unità abitativa mediante fusione catastale. L’Ufficio, accertata la mancata unificazione catastale dei due immobili, emetteva nei confronti dei predetti contribuenti, un avviso di liquidazione di maggiori imposte ipocatastali, revocando i benefici fiscali connessi. Il ricorso proposto dai contribuenti avverso il predetto atto impositivo, veniva accolto dalla CTP. La CTR adita dall’Ufficio rigettava il gravame della parte pubblica, ritenendo spettanti le agevolazioni fiscali in quanto le unità erano state effettivamente adibite dagli acquirenti a loro residenza principale, e l’immobile così unificato non aveva le caratteristiche di alloggio di lusso appartenendo alla categoria A/3. Avverso tale decisione proponeva ricorso per Cassazione l’Ufficio, censurando la sentenza per violazione e falsa applicazione dell’art. 1, nota II bis, della Tariffa, Parte prima, allegata al D.P.R. n. 131/1986, per avere errato, nel ritenere sussistente il diritto degli acquirenti delle unità immobiliari alle agevolazioni per la prima casa, a prescindere dal loro effettivo accorpamento. LA DECISIONE DELLA CORTE DI CASSAZIONE La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell’Ufficio, cassando con rinvio la sentenza impugnata. La Suprema Corte premette innanzitutto che per orientamento consolidato i benefici in questione possano riguardare anche alloggi risultanti dalla riunione di più unità immobiliari, purché le stesse siano destinate dall’acquirente, nel loro insieme, a costituire un’unica unità abitativa. Pertanto il contemporaneo acquisto di due appartamenti, non è di per sé ostativo ma, a condizione che, l’alloggio così complessivamente realizzato, rientri per la superficie, per il numero dei vani e per le altre caratteristiche, negli alloggi non di lusso.I giudici di legittimità chiariscono poi, che sia onere dei contribuenti provare di aver dato seguito all’impegno, assunto in sede di rogito, di procedere all’unificazione delle unità immobiliari, e, quindi di avere effettivamente unificato gli immobili e che l’alloggio così complessivamente realizzato rientri anche per la superficie, per il numero dei vani e per le altre caratteristiche, nella tipologia degli immobili non di lusso, restando del tutto irrilevante la mancata unificazione delle due unità abitative ai solo fini catastali. In buona sostanza, aggiunge la Corte, il concreto accorpamento delle unità immobiliari, funzionale alla realizzazione dell’unica abitazione principale del contribuente, costituisce un evento che rileva in via esclusiva, pur a fronte di una mera dichiarazione di variazione catastale, e che deve formare oggetto di prova da parte del contribuente. Nella specie, nonostante i giudici di primo grado, avessero dato atto che le due unità immobiliari fossero comunicanti, poste in unico fabbricato ed entrambe adibite a residenza effettiva, e tali da poter essere utilizzate congiuntamente, la CTR in motivazione, si era fermata alla sola verifica della destinazione dei due immobili a residenza principale degli acquirenti e non aveva verificato il loro effettivo accorpamento, ipotizzandolo solo come evenienza futura e limitandosi a sostenere che in tal caso, sussisteva la seconda delle condizioni indicate dalla giurisprudenza di legittimità, ovvero la qualificabilità come alloggio non di lusso dell’immobile una volta unificato.