Accordo di sicurezza sociale con il Giappone: modalità di esposizione in Uniemens
A decorrere dal 1° aprile 2024 è in vigore l’Accordo sulla sicurezza sociale tra la Repubblica italiana e il Giappone, firmato a Roma il 6 febbraio 2009 e ratificato con la legge n. 97 del 18 giugno 2015.
Con il messaggio n. 2199 dell’11 giugno 2024 l’INPS fornisce istruzioni ai datori di lavoro relativamente alle modalità di assolvimento degli obblighi contributivi e alla corretta esposizione nel flusso Uniemens dei lavoratori subordinati distaccati in applicazione delle disposizioni in materia di legislazione applicabile contenute nell’Accordo in argomento (cfr. l’art. 7).
Lavoratori distaccati dall’Italia in Giappone – Per i lavoratori in esame la contribuzione dovuta deve essere versata secondo le modalità previste e attualmente in uso per i lavoratori inviati in Paesi legati dall’Italia da accordi di sicurezza sociale. Pertanto, ai fini dell’assolvimento degli adempimenti contributivi deve essere aperta un’apposita posizione contributiva contrassegnata dal codice di autorizzazione “4Z”.
Inoltre, poiché la contribuzione dovuta alla ex CUAF (Cassa unica assegni familiari) non rientra nel campo di applicazione dell’Accordo, né è dovuta ai sensi della normativa di cui alla legge 3 ottobre 1987, n. 398, la posizione contributiva deve essere contrassegnata anche dal codice di autorizzazione “1C”, avente il significato di “Esonero dal versamento della contribuzione dovuta alla CUAF”.
Lavoratori distaccati dal Giappone in Italia – Per i lavoratori che in base alle previsioni dell’Accordo sono esonerati dalla legislazione italiana per l’Assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti (IVS) e per l’assicurazione contro la disoccupazione (DS), i datori di lavoro devono utilizzare, ai fini dell’esposizione nel flusso Uniemens – denuncia individuale – il codice Tipo Contribuzione di nuova istituzione “87”, avente il significato di “Lavoratori stranieri provenienti dal Giappone distaccati in Italia assicurati per IVS, DS, nel paese di origine (art. 13 accordo di sicurezza sociale Italia- Giappone)”.
Qualora, invece, l’esonero dalla legislazione italiana operi soltanto per l’IVS, ai fini dell’esposizione nel flusso Uniemens deve essere utilizzato il codice Tipo Contribuzione in uso “81”, avente il significato di “Lavoratori stranieri con opzione per IVS nel paese di origine”.
Tali istruzioni si applicano a decorrere dal periodo di competenza giugno 2024. Per i periodi di competenza aprile 2024 e maggio 2024, i datori di lavoro devono avvalersi della procedura di regolarizzazione (DMVig).
Per le forme assicurative non rientranti nell’ambito di applicazione dall’Accordo (cfr. l’art. 2), gli obblighi contributivi devono essere assolti in Italia nel rispetto della normativa nazionale vigente.
Si precisa, infine, che nell’ipotesi in cui il lavoratore distaccato sia assicurato nello Stato di provenienza anche per la disoccupazione involontaria, tale circostanza deve risultare dall’espressa indicazione nella sezione 4 del formulario di copertura assicurativa (“IT/JPN 101” per i lavoratori distaccati dall’Italia e “JPN/IT/ 101” per coloro che sono distaccati dal Giappone) della norma di riferimento in base alla quale il lavoratore è assicurato anche per il predetto rischio (cfr. l’art. 13 dell’Accordo).