Agenzia delle Entrate - Risposta n. 414 dell’11 ottobre 2019 L’Agenzia delle Entrate ha emanato la risposta n. 414 dell’11 ottobre 2019 in tema di estensione dell'efficacia di un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato. L'accordo di ristrutturazione dei debiti consente all'imprenditore in stato di crisi di chiedere l'omologazione di un accordo stipulato con i creditori rappresentanti almeno il 60 per cento dei crediti, la cui attuabilità sia attestata da una relazione redatta da un professionista, con particolare riferimento alla sua idoneità ad assicurare il regolare pagamento dei creditori che sono rimasti estranei. L’accordo ha un carattere contrattuale che vincola solo i creditori che vi abbiano aderito e non consente che la volontà negoziale espressa sacrifichi le ragioni dei creditori dissenzienti, che conservano il diritto a essere soddisfatti per intero e alle scadenze previste. In questo modo il legislatore ha inteso riconoscere e valorizzare il ruolo dell'autonomia privata nella gestione della crisi dell'impresa, prevedendo una procedura che consente al debitore e a una maggioranza qualificata dei creditori di regolare consensualmente le modalità di pagamento del debito mediante un accordo la cui efficacia è garantita dal provvedimento di omologazione del tribunale. Va detto che negli accordi di ristrutturazione dei debiti viene meno il carattere della concorsualità perché l'accordo non coinvolge la generalità dei creditori ma solo la parte di essi che presta adesione all'accordo; manca il carattere dell'ufficialità, perché mentre le procedure concorsuali si aprono con un procedimento che coinvolge l'autorità pubblica, negli accordi di ristrutturazione il giudizio di omologa del tribunale non rileva ai fini del perfezionamento e dell'efficacia dell'impegno, ma interviene per rendere irrevocabili gli atti posti in esecuzione dell'accordo omologato. Per tale motivo il TUIR dispone che in caso di accordo di ristrutturazione dei debiti omologato, la riduzione dei debiti dell'impresa non costituisce sopravvenienza attiva per la parte che eccede le perdite, pregresse e di periodo, senza considerare il limite dell'ottanta per cento, la deduzione di periodo e l'eccedenza relativa all'aiuto alla crescita economica di cui e gli interessi passivi e gli oneri finanziari assimilati.