Accise tabacchi Friuli Venezia Giulia, cambiano nome i codici tributo
Il versamento degli importi deve essere effettuato con il modello “F24 accise” dai soggetti titolari dei depositi fiscali che hanno immesso al consumo tali prodotti nel territorio
Agenzia delle Entrate – Risoluzione n. 87/E del 16 ottobre 2019
Ridenominati i codici tributo, istituiti con la risoluzione n. 50/2008, per consentire il versamento, tramite modello F24 Accise, dell’accisa sui tabacchi lavorati immessi in consumo nella Regione autonoma Friuli Venezia Giulia. Le nuove denominazioni servono per attribuire alla Regione la nuova quota di compartecipazione al gettito dei tributi erariali (5,91 decimi, come stabilito, tra l’altro, con il decreto Mef del 26 settembre 2019). Infatti, l’articolo 49, comma 1, lettera c), della legge costituzionale n. 1/1963, come sostituito dall’articolo 1, comma 817, lettera a) della legge n. 205/2017, ha previsto che spettano al Friuli Venezia Giulia i 5,91 decimi dell’accisa sui tabacchi lavorati immessi in consumo nella Regione stessa.
I codici, istituiti con la risoluzione n. 87/E del 16 ottobre 2019, sono:
- 2839 denominato “5,91/10 dell’accisa sui tabacchi lavorati immessi in consumo nella Regione Friuli Venezia Giulia – primi quindici giorni del mese”
- 2840 denominato “5,91/10 dell’accisa sui tabacchi lavorati immessi in consumo nella Regione Friuli Venezia Giulia – interessi – primi quindici giorni del mese”
- 2841 denominato “5,91/10 dell’accisa sui tabacchi lavorati immessi in consumo nella Regione Friuli Venezia Giulia – indennità di mora – primi quindici giorni del mese” “
- 2842 denominato “5,91/10 dell’accisa sui tabacchi lavorati immessi in consumo nella Regione Friuli Venezia Giulia – dal giorno 16 alla fine del mese”
- 2843 denominato “5,91/10 dell’accisa sui tabacchi lavorati immessi in consumo nella Regione Friuli Venezia Giulia – interessi – dal giorno 16 alla fine del mese”
- 2844 denominato “5,91/10 dell’accisa sui tabacchi lavorati immessi in consumo nella Regione Friuli Venezia Giulia – indennità di mora – dal giorno 16 alla fine del mese”.
I soggetti tenuti a effettuare il versamento, in sede di compilazione del modello “F24 accise”, dovranno indicare nel campo “importi a debito versati”, in corrispondenza dei codici tributo, l’importo spettante al Friuli Venezia Giulia, pari a 5,91/10 dell’accisa sui tabacchi lavorati immessi in consumo nel territorio della Regione e, inoltre,:
- nel campo “ente”, la lettera ”M”
- nel campo “provincia”, la sigla della provincia dove è situato il deposito
- nei campi “mese” e “anno”, il mese e l’anno di immissione in consumo dei tabacchi lavorati, nei formati “MM” e “AAAA”.
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