Agenzia delle Dogane - Circolare n. 11 del 30 maggio 2020 Agenzia delle Dogane - Prot. n. 163202/RU del 30 maggio 2020 Con determinazione n. 163202 e circolare n. 11 del 30 maggio 2020, l'Agenzia delle Dogane ha fornito indicazioni sull'istanza di rateizzazione del debito d’accisa per il titolare del deposito fiscale di prodotti energetici e di prodotti alcolici. Il decreto Rilancio ha modificato il Testo Unico delle accise in materia di rateizzazione del debito d’accisa e con determinazione direttoriale prot. n. 163202/RU del 30 maggio 2020 sono stati richiamati i principi direttivi che informano le procedure di attuazione dell’istituto. L’unico soggetto legittimato a richiedere la rateizzazione del debito d’accisa è il depositario autorizzato titolare del deposito fiscale, sia esso di prodotti energetici che di alcole e bevande alcoliche, dal quale i prodotti sono estratti ed immessi in consumo. L’istanza di rateizzazione è riferita alla singola obbligazione tributaria che si rende dovuta alla scadenza mensile prefissata e riguarda l’accisa dovuta dall’esercente responsabile della gestione dell’impianto. Sono esclusi pertanto dalla possibilità di ottenere la rateizzazione altre figure di soggetti obbligati d’accisa, i soggetti autorizzati allo stoccaggio di prodotti energetici presso depositi di terzi nonché gli esercenti depositi fiscali di prodotti energetici per i propri prodotti detenuti presso depositi ausiliari. Per poter richiedere la rateizzazione è necessaria la sussistenza di condizioni oggettive e temporanee di difficoltà economica. Questo presupposto legale rende inammissibili le istanze di rateizzazione presentate da quei soggetti che si trovino in uno stato generale e permanente di insolvenza tale da pregiudicare la continuità aziendale, in liquidazione volontaria o nei cui confronti siano in corso procedure concorsuali. Il procedimento di autorizzazione Il titolare del deposito fiscale deve presentare l’istanza all’Ufficio delle Dogane competente per territorio sul deposito fiscale dal quale sono stati immessi in consumo i prodotti nel mese precedente. Nel caso in cui l’importo del debito da rateizzare risulti superiore a 1.000.000 di euro, l’istanza è presentata anche alla Direzione Centrale Energie e Alcoli per il tramite dell’Ufficio delle Dogane territorialmente competente. In deroga a tale criterio, a prescindere dall’importo oggetto di rateizzazione, il procedimento autorizzativo è presso la Direzione Centrale Energie e Alcoli nell’ipotesi di esercente titolare di più depositi fiscali dislocati sul territorio nazionale che si trovi a dovere presentare istanza contestualmente per distinti debiti d’accisa. Essendo la rateizzazione necessariamente riferita alla singola obbligazione tributaria generata dalle immissioni in consumo effettuate da ciascun deposito fiscale, le istanze sono comunque presentate distintamente all’organo centrale per il tramite dell’Ufficio delle Dogane rispettivamente competente per territorio. Il titolare del deposito fiscale avvia il procedimento di autorizzazione presentando mediante posta elettronica certificata specifica istanza. Nell’istanza il titolare del deposito fiscale deve dichiara di trovarsi in condizioni oggettive e temporanee di difficoltà economica istanza. Il termine del procedimento è di 15 giorni e decorre dalla ricezione dell’istanza di rateizzazione del titolare del deposito fiscale. Esaurita la fase preliminare, l’Ufficio delle Dogane procede all’esame della posizione giuridica del titolare del deposito fiscale verificando la situazione economica dell’impresa interessata e riscontrando la sussistenza delle condizioni di difficoltà. L’Ufficio delle Dogane nella fase conclusiva del procedimento adotta il provvedimento finale con motivazione espressa e, se favorevole al titolare del deposito fiscale, autorizza la rateizzazione del debito d’accisa fissando il numero di rate mensili da versare. Sulle somme esigibili a titolo di accisa per le quali è autorizzata la rateizzazione sono dovuti gli interessi. Occorre evidenziare che la rateizzazione è soggetta a decadenza nel caso di mancato versamento di una sola rata; al realizzarsi di questa circostanza, si rende dovuto l’integrale pagamento degli importi residui, oltre agli interessi e all’indennità di mora. In ragione dell’emergenza da Coronavirus, con riguardo alla documentazione da allegare all’istanza, il titolare del deposito fiscale può presentare la relazione aggiornata sulla situazione economica e finanziaria dell’impresa sottoscritta dallo stesso, salva certificazione da parte di società di revisione o professionista abilitati da far pervenire nei successivi dieci giorni.