“Accesso documentale”: online sul sito delle Entrate una sezione interamente dedicata

In cosa consiste, chi può e come si devono presentare le domande, quali sono le disposizioni normative e di prassi di riferimento. Questo in pochi semplici click

Sul sito dell’Agenzia delle Entrate è attiva un’area ad hoc dedicata all’accesso documentale, raggiungibile attraverso il percorso home > cittadini > istanze e comunicazioni > accesso documentale > che cos’è, attraverso la quale gli interessati ad accedere a documenti in possesso dell’Agenzia potranno predisporre la richiesta in maniera facile e corretta.

La nuova “pagina”, dopo una sintetica esposizione storica dell’istituto dell’“accesso documentale”, disciplinato dagli articoli 22 e seguenti della legge n. 241/1990 e dal Dpr n. 184/2006, e regolamentato, pochi giorni fa, dal provvedimento del direttore dell’Agenzia del 4 agosto 2020 (vedi articolo “Accesso documentale, civico semplice e generalizzato presso l’Agenzia delle Entrate: criteri e modalità di esercizio del diritto”), con cui vengono fra l’altro individuate le tipologie di documenti amministrativi sottratti all’accesso, va dritta al cuore dell’argomento.

Quindi, l’area dedicata ricorda che le istanze possono essere presentate solo da coloro (privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi) che hanno un “interesse diretto, concreto e attuale”, collegato a una situazione giuridicamente tutelata e connessa al documento oggetto di richiesta di accesso, e non per controllare l’attività amministrativa. Le domande, ricordiamo, vanno inoltrate all’ufficio che detiene i documenti di interesse, i cui recapiti sono reperibili nel sito internet.

Al contrario, se lo scopo dell’accesso è di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico è necessario presentare una richiesta di accesso civico generalizzato (Dlgs n. 33/2013, articolo 5, comma 2).

Riguardo ai costi e alle modalità di pagamento, preme richiamare la tabella allegata al provvedimento del direttore dell’Agenzia dello scorso 4 agosto, con le “spese per l’accesso“, precisando che le richieste sono gratuite, mentre si pagano le riproduzioni dei documenti, le ricerche, le visure e, in caso di copia conforme, entra in gioco l’imposta di bollo. Gli eventuali versamenti devono essere effettuati su uno specifico conto di tesoreria dell’Agenzia presso la Banca d’Italia.

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