Ctr Lombardia - Sentenza n. 4219/22/2019 La normativa sul raddoppio dei termini per l’accertamento dei maggiori redditi derivanti dalla violazione degli obblighi di monitoraggio fiscale di investimenti detenuti in Paesi black list (articolo 12, Dl 78/2009) ha carattere procedimentale e trova pertanto applicazione retroattiva alle annualità precedenti la sua entrata in vigore. Lo ha affermato la Ctr Lombardia con la sentenza n. 4219/22/2019 (presidente e relatore Labruna). Una pronuncia, destinata probabilmente a far discutere, che si pone nel solco della sentenza n. 30742/2018 della Cassazione, ma in controtendenza con l’ordinanza n. 2662/2018 e con le sentenze nn. 33223/2018 e 2562/2019 della stessa Corte, di segno opposto. IL FATTO La controversia in esame origina dalla nota vicenda delle polizze denominate Life Portfolio International emesse da compagnie assicurative del gruppo Credit Suisse. In particolare, a seguito di una verifica condotta dalla guardia di Finanza presso la rappresentanza italiana dell’istituto, le Entrate notificano a una contribuente, intestataria di una polizza, un avviso di accertamento relativo al 2007, recuperando a tassazione maggiori redditi afferenti all’investimento finanziario estero non indicato nel quadro RW della dichiarazione dei redditi (in base all’articolo 12 del Dl 78/2009, gli investimenti e le attività finanziarie detenuti in Paesi black list in violazione degli obblighi sul monitoraggio fiscale si presumono costituiti, salvo prova contraria, con redditi sottratti a tassazione e i termini per la notifica degli atti impositivi sono raddoppiati). La contribuente impugna l’avviso, lamentando – tra gli altri motivi – la tardività della pretesa, dato che la norma sul raddoppio dei termini per l’accertamento di soggetti con disponibilità finanziarie in Paesi black list avrebbe natura sostanziale e non procedimentale, pertanto potrebbe trovare applicazione solo per le violazioni successive alla sua entrata in vigore (2009), in coerenza con l’articolo 3 dello Statuto dei del contribuente. Il ricorso viene respinto sia in primo grado sia appello. LA DECISIONE DELLA CTR LOMBARDIA La Ctr conferma la legittimità del raddoppio sulla base di due ragioni: 1. Il collegio conferma la retroattività della norma, ritenendo quest’ultima di carattere procedimentale (e non sostanziale). Sul punto si ricorda però che la Suprema corte (2662/2018 ) ha chiarito la natura sostanziale della norma, rilevando che l’articolo 12 del Dl 78/2009 introduce una presunzione di redditività favorevole al Fisco; 2. La Ctr conferma l’applicabilità del raddoppio in forza di un argomento «di carattere sistematico», valorizzando una disposizione della voluntary disclosure bis che, per le ipotesi di mantenimento dell’investimento nel Paese black list, escludeva il raddoppio in questi casi: - sottoscrizione di un accordo con il Paese estero ai fini dello scambio di informazioni; - rilascio all’intermediario finanziario estero dell’autorizzazione a trasmettere tutti i dati concernenti le attività oggetto di emersione alle autorità italiane richiedenti; - in caso di trasferimento delle attività emerse ad altro intermediario, il rilascio di nuova autorizzazione da trasmettere all’Agenzia.