La denuncia anonima legittima l'ufficio ad emettere l'accertamento. L'atto impositivo spiccato sulla base di verifiche bancarie innescate da uno scritto senza firma è valido anche in assenza di altri indizi. A questa interessante conclusione è giunta la Corte di Cassazione che, con l'ordinanza n. 1348 del 18 gennaio 2019, ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle entrate. IL FATTO Il caso riguarda una contribuente che aveva ricevuto un accertamento della maggior Irpef dopo le verifiche bancarie del fisco innescate da una denuncia anonima. Da tali verifiche erano risultati versamenti ingiustificati. La donna non si era difesa se non sostenendo che mancavano altri indizi di ricavi in nero. La Ctp e la Ctr di Torino le avevano dato ragione, annullando l'atto impositivo. LA DECISIONE DELLA CORTE DI CASSAZIONE Ora la Suprema corte ha ribaltato il verdetto spiegando fra l'altro che nel caso di omessa dichiarazione da parte del contribuente, il potere-dovere dell'Amministrazione è disciplinato dal dpr. 600/73, art. 41 in termini tali per cui, sulla base dei dati e delle notizie comunque raccolti o venuti a sua conoscenza, l'ufficio determina il reddito complessivo del contribuente medesimo, e in quanto possibile i singoli redditi delle persone fisiche, con facoltà di ricorso a presunzioni cd. supersemplici, che comportano l'inversione dell'onere della prova a carico del contribuente, il quale può fornire elementi contrari intesi a dimostrare che il reddito non è stato prodotto o che è stato prodotto in misura inferiore a quella indicata dall'ufficio. Ma non è tutto. Il Collegio ha inoltre chiarito come riguardo alle doglianze relative alle affermazioni della Ctr in merito all'utilizzo, da parte dell'Agenzia, di uno scritto anonimo, che invece non avrebbe potuto essere posto alla base di un accertamento in assenza di un «riscontro aliunde», che se da una parte, in passato, la Corte ha affermato l'inutilizzabilità dello scritto anonimo ai fini del quadro indiziario necessario per atti invasivi, dall'altra la stessa Corte ha ribadito che lo scritto anonimo può ben costituire l'innesco di attività per l'assunzione di dati conoscitivi; se tale principio ha valore in sede penale, a maggior ragione deve, quindi, trovare applicazione in sede tributaria.