La formulazione da parte dell'Ufficio, in sede di accertamento con adesione, di una proposta avente un contenuto ridotto rispetto a quanto preteso con l'avviso notificato non determina né la rinuncia a far valere la pretesa tributaria, né il disconoscimento, ex se, della consistenza probatoria conseguente all'accertamento esperito. Lo ha ribadito la Corte di Cassazione nella sentenza n. 29529 del 16 novembre 2018. IL FATTO Una società impugnava l'avviso di accertamento per l'anno 2003 per Iva, Irpeg ed Irap con cui venivano ripresi maggiori interessi passivi, erroneamente computati, costi non di competenza per l'indennità di clientela corrisposta ad un agente cessato nel 2003, nonché costi per l'irregolare ammortamento dell'acquisto di un software e delle relative spese di sviluppo, per le royalties corrisposte per l'utilizzazione di un marchio, non ripartite con le altre società del gruppo. Venivano altresì ripresi a tassazione i maggiori interessi attivi per un finanziamento concesso ad una controllata estera con tasso inferiore al valore normale, i costi per premi assicurativi per i dirigenti ed un credito d'imposta per dividendi percepiti dalla controllata francese. Veniva, infine, recuperata a tassazione l'Iva per fatture straniere non oggetto di integrazione, con irrogazione della sanzione per mancata autofattura. La Commissione tributaria provinciale di Mantova accoglieva l'impugnazione ad eccezione delle riprese per i costi assicurativi ed il credito d'imposta sui dividendi esteri. Il giudice d'appello, in parziale riforma, confermava l'accertamento in ordine alla ripresa sui risconti attivi per l'utilizzo di un marchio e sul credito d'imposta. Nel ricorso per cassazione, l'Ufficio censura la decisione della Ctr per avere ritenuto l'illegittimità dell'avviso di accertamento in ordine al recupero a tassazione, oltre che dell'indennità di clientela, dei rilievi riferiti agli interessi attivi per violazione della disciplina del transfer pricing e - con riguardo alla riduzione del quantum da € 101.775,20 a € 84.300,00 - al pagamento delle royalties per l'utilizzazione di un marchio, per aver l'Ufficio insistito integralmente nonostante i suddetti rilievi fossero stati ridotti od abbandonati nella procedura di accertamento con adesione a seguito della notifica dell'avviso stesso ma non andata a buon fine. LA DECISIONE DELLA CORTE DI CASSAZIONE Sul punto, la Cassazione ribadisce che la formulazione da parte dell'Ufficio, in sede di accertamento con adesione, di una proposta avente un contenuto ridotto rispetto a quanto preteso con l'avviso notificato non determina né la rinuncia a far valere la pretesa tributaria, né il disconoscimento, ex se, della consistenza probatoria conseguente all'accertamento esperito (v. Cass. n. 9659 del 14/04/2017). Invero, l'atto di accertamento con adesione non ha natura negoziale o transattiva, non potendo l'Amministrazione negoziare la pretesa tributaria, ma di atto unilaterale, espressione del potere potestativo impositivo della stessa. Ne deriva che, in caso di mancata adesione, contribuente e Amministrazione finanziaria semplicemente non hanno concordato nella determinazione della pretesa tributaria alla luce dei complessivi elementi emersi nel contraddittorio, sicché l'Ufficio, in tale evenienza, procede legittimamente a dare corso all'avviso di accertamento già notificato, la cui intempestiva impugnazione (ossia oltre il termine di giorni sessanta al netto dell'effetto sospensivo di cui all'art. 6, comma 3, d.lgs. n. 218 del 1997) ne determina l'incontrovertibilità, segno evidente della non rilevanza del contenuto della mera proposta non accolta. Del resto, l'art. 6, comma 4, d.lgs. n. 218 cit. prevede che l'avviso perda efficacia solamente «all'atto del perfezionamento della definizione». E' ben vero, infine, che potrebbe essere richiesto un onere aggravato di motivazione; ciò, tuttavia, si pone nei casi in cui il contraddittorio sia stato attivato anteriormente all'invio dell'avviso (e segnatamente in caso di accertamento in base a studi di settore, costituendo l'attivazione del contraddittorio endoprocedimentale momento costitutivo essenziale per la legittimità della procedura: v. Cass. n. 13907 del 31/05/2018) e sempreché, ovviamente, il contribuente abbia fornito elementi in tal senso, condizioni entrambe assenti nella vicenda in commento, tanto più avendo la Ctr ritenuto viziato l'avviso sul solo fatto dell'asserito "abbandono" del rilievo in sede di accertamento con adesione.