È illegittimo l'accertamento catastale che indica solo gli estremi del provvedimento della rettifica massiva delle rendite. Occorre l'esatta individuazione degli elementi affinché il contribuente possa concretamente comprendere le ragioni della modifica. A confermare il principio è la Corte di cassazione con l’ordinanza n. 9049 del 1° aprile 2019. IL FATTO Una contribuente impugnava un avviso di accertamento catastale, lamentando, tra l'altro, il vizio di motivazione. Entrambi i giudici di merito annullavano l'atto. L'Agenzia ricorreva in Cassazione rilevando che l'accertamento richiamava il provvedimento adottato per il procedimento revisionale delle rendite. Si trattava di un atto che consentiva l'aggiornamento massivo e pertanto non erano necessari ulteriori elementi ai fini della rettifica. LA DECISIONE DELLA CORTE DI CASSAZIONE La Suprema corte ha confermato l'illegittimità dell'atto. Secondo la Cassazione il procedimento di revisione parziale del classamento è soggetto alle stesse regole dettate per l'ordinaria revisione del classamento (articolo 9 Dpr 138/98). L'atto pertanto non può ritenersi congruamente motivato se fa esclusivamente riferimento al rapporto tra il valore di mercato e quello catastale nella microzona considerata ed ai provvedimenti amministrativi utilizzati a supporto, ove da questi ultimi non siano desumibili gli elementi che in concreto hanno determinato la modifica. I giudici evidenziano la necessitò di indicare la qualità urbana del contesto in cui l'immobile è inserito, la qualità ambientale della zona di mercato e le caratteristiche edilizie del fabbricato. È poi necessaria una puntuale e specifica motivazione anche per i provvedimenti catastali, enfatizzata soprattutto da natura e modalità del tipo di revisione (Corte costituzionale 249/2017). Il contribuente quindi deve comprendere gli elementi che hanno, in concreto, inciso sul diverso classamento della singola unità immobiliare. Infine, la Cassazione ha escluso di dar seguito all'orientamento espresso nell'unica pronuncia di segno contrario (n. 21176/2016). La decisione è importante poiché conferma l'obbligo di motivazione anche per gli accertamenti catastali, escludendo qualunque rilevanza dell'isolata pronuncia favorevole all'Amministrazione.