In tema di imposte sui redditi, l’obbligo di motivazione degli atti tributari, come disciplinato dall’art. 7 dello Statuto dei diritti del Contribuente, nel caso di avviso di accertamento dei redditi del socio è soddisfatto dal rinvio “per relationem” a quello riguardante i redditi della Srl, anche se notificato solo a quest’ultima. Ciò in quanto il socio non partecipante all’amministrazione ha il diritto di consultare la documentazione relativa alla società, e quindi di prendere visione dell’accertamento presupposto e dei suoi documenti giustificativi, incluso il Pvc redatto nei confronti dell’ente. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 24095 del 30 ottobre 2020. IL FATTO L’Agenzia delle Entrate notificava, all’esito di una verifica fiscale ad una srl, alcuni avvisi di accertamento con i quali recuperava a tassazione il maggior reddito rilevato. Parimenti, notificava anche al socio degli avvisi di accertamento relativi alla percezione di dividendi non dichiarati in considerazione della ristretta base della società. Il contribuente impugnava i provvedimenti innanzi alle Commissioni tributarie, che in entrambi i gradi di giudizio, ne rigettavano le doglianze. In particolare, i giudici della CTR respingevano la tesi difensiva fondata sostanzialmente sull’illegittima motivazione per relationem degli atti notificati e sulla mancata notifica del PVC, in quanto trattandosi di una società a ristretta base azionaria, tutti i soci erano a conoscenza degli atti rilevanti ai fini impositivi notificati. Il rigetto era altresì supportato dalla mancata indicazione da parte del socio, del presunto differente uso del maggior reddito societario rispetto alla presunta distribuzione tra i soci. Avverso detta sentenza la difesa del contribuente proponeva ricorso in Cassazione. LA DECISIONE DELLA CORTE DI CASSAZIONE La Corte di Cassazione cha rigettato il ricorso presentato dal contribuente. Sulla base di un costante orientamento formatosi in materia (da ultimo Cass. 14275/2018), i giudici di legittimità hanno ritenuto corretta la decisione assunta dai giudici della CTR, sostanzialmente per due ragioni. La prima attiene alla struttura della Srl, che a differenza di altre è ridotta e come tale consente ai pochi soci di venire a conoscenza delle vicende che interessano la società; fra queste vi rientrano anche quelle legate alla sfera fiscale dell’ente. La seconda, invece, concerne la mancata dimostrazione da parte del contribuente del differente impiego dei ricavi distribuiti dalla società, nonché dall’effettiva notifica da parte dell’Amministrazione finanziaria della copia degli avvisi di accertamento della società, con i relativi richiami al Pvc. Pertanto, conclude la Corte, in materia di imposte sui redditi, l’obbligo di motivazione degli atti tributari, come disciplinato dall’art. 7 della L. 212/2000, è soddisfatto dall’avviso di accertamento dei redditi del socio che rinvii per relationem, a quello riguardante i redditi della società, ancorchè solo a quest’ultima notificato, in quanto il socio ben può, a norma dell’art. 2261 cc, consultare tutta la documentazione relativa e quindi prendere visione dell’accertamento presupposto e dei relativi documenti giustificativi. Da qui il rigetto del ricorso.