È nullo l’avviso di accertamento emesso a seguito di controllo a tavolino, in assenza di preventivo contraddittorio, qualora sussistano incertezze sulla qualificazione del soggetto passivo accertato. È quanto stabilito dalla Ctr Puglia nella sentenza n. 3248/2/2018 (presidente Bracciale, relatore Cazzolla). IL FATTO Secondo le Sezioni unite, per i tributi armonizzati (come l’Iva) sussiste un obbligo generale di contraddittorio, la cui violazione comporta l’invalidità dell’atto, purché il contribuente enunci in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere e non abbia proposto un’opposizione meramente pretestuosa (prova di resistenza); mentre, per i tributi non armonizzati, non è rinvenibile, nella legislazione nazionale, un analogo generalizzato vincolo, sicché sussiste solo per le ipotesi in cui risulti specificamente sancito (sentenza 24823/2015). Ne consegue che non sussiste alcun obbligo di contraddittorio preventivo in relazione a controlli a tavolino (senza accesso) riguardanti soltanto Irpef, Ires e Irap (Cassazione 29153/2017, 7725/2018 ). Nel caso di specie, a un contribuente era stato notificato un accertamento analitico-induttivo ai fini Irpef, Irap e Iva, emesso sulla base di un controllo in ufficio, senza che prima fosse stato attivato il contraddittorio endoprocedimentale, motivo per cui l’atto era stato impugnato. LA DECISIONE DELLA CTR PUGLIA I giudici regionali hanno stabilito che l’ufficio aveva svolto una verifica fiscale in modo alquanto impreciso e confuso, risultando priva dei necessari e univoci riferimenti all’effettiva attività svolta dal soggetto passivo, rendendola così carente degli elementi essenziali sia di diritto che di fatto: non aveva chiarito univocamente se trattasi di imprenditore individuale (persona fisica) o di società (persona giuridica), avendo fatto riferimento nella motivazione dell’atto impositivo, da un lato, al contribuente persona fisica e, dall’altro lato, allo «studio di settore presentato dalla società». Il contraddittorio preventivo risultava quindi necessario, dal momento che, se attivato, avrebbe senza dubbio consentito di evitare la grave confusione generata e avrebbe permesso di individuare con esattezza la qualificazione giuridica del soggetto, nonché la sua precisa soggezione al relativo studio di settore. Da qui l’annullamento dell’accertamento emesso senza contraddittorio. Due gli appunti alla pronuncia. Il primo riguarda il fatto che, trattandosi di un accertamento anche Iva, il contraddittorio andava comunque attivato, a prescindere dalla confusione dell'atto impositivo e anche se il controllo era stato effettuato senza accesso in loco, sebbene poi la nullità dell'accertamento in caso di omissione del contraddittorio sarebbe potuta derivare soltanto dalla “prova di resistenza” fornita dal contribuente. In secondo luogo, è difficile poter immaginare che vi sia confusione sulla qualificazione giuridica del soggetto passivo - persona fisica vs società - quando l’accertamento è destinato a una persona fisica, ha a oggetto l’Irpef e la rettifica è stata operata sul modello Unico Persone Fisiche, come emerge dagli atti di causa; probabilmente il termine “società” riportato nella motivazione era ascrivibile a un refuso, inidoneo a caducare l'accertamento.