La legge di Bilancio 2020 conferma la soglia di reddito degli ultrasettantacinquenni per non pagare il canone RAI. Anche quest’anno il legislatore non ha dimenticato gli over 75, abolendo dall'anno 2020 il canone RAI per quanti hanno un reddito complessivo non superiore a 8mila euro. Ormai da qualche anno è stata disposta l'esenzione dal pagamento del canone TV per i soggetti che hanno compiuto 75 anni e percepiscono un reddito, proprio e del coniuge, complessivamente non superiore alla soglia fissata periodicamente dal legislatore. Il vantaggio di risparmiare il canone è godibile, come precisato dalla legge di Bilancio 2020, sempreché l'anziano non sia convivente con altri, a eccezione di collaboratori domestici, colf e badanti. Con la legge di Bilancio passa a 8mila euro (in luogo del limite previgente pari a 6.713,98, stabilito dall’art. 1, comma 132, legge n. 244/2007) il limite reddituale per fruire dell'esenzione dal pagamento del canone di abbonamento televisivo per i soggetti di età pari o superiore a 75 anni. Sul filo di lana, è arrivata anche la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (n. 302 del 27 dicembre 2019) del D.M. 24 ottobre 2019, che ha disposto l’ampliamento della soglia reddituale anche per il 2019. Nello specifico, il decreto adottato dal Ministero dell’Economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dello Sviluppo economico, dispone per l'anno 2019 l'innalzamento sino a 8 mila euro - rispetto agli attuali 6.713,98 - della soglia reddituale di esenzione in favore delle persone over 75. Bisognerà attendere un provvedimento dell’Agenzia delle Entrate per verificare le modalità di attuazione dell'agevolazione. Canone TV: cos’è e chi lo paga Il canone RAI è un’imposta che deve essere corrisposta da chi detiene un apparecchio atto o adattabile a ricevere i programmi televisivi. Dal mese di luglio 2016, il canone è di norma addebitato nella bolletta della fornitura elettrica ovvero, solo in alcuni casi residuali, può essere pagato a mezzo F24 entro il 31 gennaio 2020. È, dunque, tenuto al pagamento del canone chiunque detiene un apparecchio televisivo, stante che l'oggetto dell'imposta è proprio l'abbonamento alle radioaudizioni, afferenti esclusivamente all'apparecchio televisivo ubicato nel luogo stabilito quale residenza. Indipendentemente dal numero di abitazioni in cui sono presenti gli apparecchi TV, il canone è dovuto una sola volta in relazione a tutti gli apparecchi detenuti dai componenti della stessa famiglia anagrafica. Nell'ambito famigliare si paga una sola volta: infatti, se marito e moglie appartengono alla medesima famiglia anagrafica è dovuto solo un canone, a prescindere dell'intestatario della contratto per la fornitura elettrica. La definizione di famiglia anagrafica è quella dettata dall'art. 4, D.P.R. n. 223/1989, così come modificata dall'art. 3, comma 1, D.Lgs. n. 5/2017 includendo in essa anche le unioni civili, in cui rileva la certificazione del Comune competente. Se, invece, l'apparecchio televisivo è detenuto fuori dall'ambito familiare occorre stipulare un "canone speciale"; parliamo, ad esempio, dei casi in cui l'apparecchio è installato in locali che permettono la visione ai clienti della propria attività. Presunzione di detenzione La presunzione di detenzione è stata introdotta dalla legge di Stabilità 2016 e da quel momento in poi non può essere utilizzata per le azioni di recupero relative a eventuali periodi precedenti. Per superare tale presunzione si può presentare una dichiarazione di non detenzione, compilando il quadro A della "dichiarazione sostitutiva" disponibile sui siti dell'Agenzia delle Entrate e della RAI. Dall'anno 2017 i termini di efficacia delle relative dichiarazioni di non detenzione differiscono, a seconda del momento di presentazione della dichiarazione. Precisamente, se essa è presentata: - entro il 31 gennaio dell'anno solare di riferimento, a partire dal 1° luglio dell'anno precedente, ha effetto per l'intero canone dovuto per l'anno di riferimento; - dal 1° febbraio al 30 giugno: esonera dall’obbligo di pagamento per il secondo semestre dello stesso anno; - dal 1° luglio al 31 gennaio dell’anno successivo: esonera dall’obbligo del pagamento per l’intero anno successivo. Apparecchio televisivo Con riferimento all'individuazione della definizione di "apparecchio televisivo" il Ministero dello Sviluppo economico, con nota n. 9668 del 20 aprile 2016, ha provveduto a esplicitare tale concetto fornendo un esaustivo quadro del perimetro in cui ricade l'obbligo in commento. Secondo tale provvedimento si definisce: - apparecchio televisivo un apparecchio in grado di ricevere, decodificare e visualizzare il segnale digitale terrestre o satellitare, direttamente (in quanto costruito con tutti i componenti tecnici necessari) oppure tramite decoder o sintonizzatore esterno; - sintonizzatore un dispositivo, interno o esterno, idoneo ad operare nelle bande di frequenze destinate al servizio televisivo secondo almeno uno degli standard previsti nel sistema italiano per poter ricevere il relativo segnale TV. Attenzione Non costituiscono apparecchi televisivi i computer, gli smartphone, i tablet e ogni altro dispositivo se privi del sintonizzatore per il segnale digitale terrestre o satellitare. Esenzione per reddito Il canone RAI è un obbligo, ma esistono alcune fattispecie di esonero che consentono al contribuente di non provvedere a questo pagamento: - se non si detiene uno o più televisori, apparecchi di ricezione e sintonizzazioni delle radioaudizioni; - per i soggetti over 75 con reddito non superiore a 8mila euro; - se il soggetto è un diplomatico o un militare straniero. L'esenzione per soglia di reddito e età anagrafica del possessore dell'apparecchio TV è stata oggetto di modifica per effetto della legge di Bilancio 2020 e del D.M. 24 ottobre 2019: da tali interventi normativi scaturisce la validità dell'esenzione per il 2019 e per il 2020. L'esenzione riguarda i cittadini over 75 ed è fruibile: - per l’intero anno se il compimento del 75° anno è avvenuto entro il 31 gennaio dell’anno stesso; - per il secondo semestre, se il compimento del 75° anno è avvenuto dal 1° febbraio al 31 luglio dell’anno. I cittadini cui compete l'esenzione dovranno presentare la relativa dichiarazione sostitutiva con cui attestano il possesso dei requisiti per fruire dell'esonero del canone TV e compilare la Sezione I del modello della dichiarazione sostitutiva. Una volta presentata tale dichiarazione, se le condizioni di esenzione permangono, non occorre presentare ulteriori dichiarazioni nelle annualità successive. Se, invece, si perdono i requisiti attestati (superamento del limite di reddito previsto), il soggetto dovrà presentare la dichiarazione di variazione, compilando la Sezione II del modello di dichiarazione sostitutiva. Nota bene L’agevolazione compete se nell’abitazione di residenza si possiedono uno o più apparecchi televisivi, non compete se l’apparecchio televisivo è ubicato in luogo diverso da quello di residenza. Grazie alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del D.M. 24 ottobre 2019, non si dovrà pagare il canone TV, in virtù del reddito percepito dagli over 75 (precisamente, sino a 8.000 euro) nemmeno per l'anno 2019. Le novità della legge di Bilancio 2020 La legge di Bilancio 2020 ha confermato l'esenzione dal canone per i percettori di redditi bassi disponendo tale beneficio con decorrenza dal 2020 per i soggetti over 75 che percepiscono un reddito fino a un massimo di 8mila euro. La disposizione (art. 1, commi 355 e 356) - sostituendo il comma 132 dell’art. 1, legge n. 244/2007 - stabilisce che la soglia di reddito complessivo, propria e del coniuge, per i soggetti di età pari o superiore a 75 anni è fissata a 8 mila euro annui. I soggetti che rientrano in queste range possono fruire dal 2020 dell’esenzione dal pagamento del canone di abbonamento alle radioaudizioni (esclusivamente, con riferimento, all'apparecchio televisivo ubicato nel luogo di residenza). Secondo i provvedimenti previgenti, la soglia di reddito era fissata a: - 6.713,98 euro per le richieste relative agli anni fino al 2017; - 8.000 euro riferito all'anno di imposta 2017, per le richieste relative all’anno 2018. Se da un lato il suddetto limite di reddito, secondo quanto disposto dalla lettera a) del comma 160 dell’art. 1, legge n. 208/2015, poteva essere ampliato sino a 8 mila euro anche in base alle eventuali maggiori entrate derivanti dal pagamento del canone di abbonamento alle radioaudizioni rispetto all'extra gettito, ovvero alle somme già iscritte a tale titolo nel bilancio di previsione per il 2016, tale previsione è stata abrogata in sede di legge di Bilancio 2020. Inoltre, si è provveduto a sopprimere nel citato comma al secondo periodo anche le parole: “che stabilisce altresì le modalità di fruizione dell’esenzione di cui alla lettera a)”. Per quanto riguarda i requisiti per fruire dell'esonero, la condizione necessaria già prevista, secondo la quale il soggetto fruitore non debba essere convivente con altri soggetti titolari di un reddito proprio, con la legge di Bilancio 2020 trova un importante chiarimento. Il legislatore ha chiarito che al requisito della convivenza fanno eccezione i collaboratori domestici, le colf e i badanti. Pertanto, i soggetti che per età e reddito rientrano fra gli esentati dal pagamento del canone TV potranno fruirne nel 2020 anche se convivono con le citate categorie. La Manovra 2020 conferma anche il regime sanzionatorio convalidando per l’abuso una sanzione amministrativa, in aggiunta al canone dovuto e agli interessi di mora, di importo compreso tra 500 e 2.000 euro per ciascuna annualità evasa. Come non pagare il canone Attraverso la presentazione della dichiarazione sostitutiva, ai sensi del D.P.R. n. 455/2000, è possibile evitare l'addebito del canone nella fattura elettrica ovvero comunicare la non detenzione dell’apparecchio televisivo o ancora dichiarare di aver diritto all'esenzione dal pagamento del canone, in base ai requisiti anagrafici e reddituali, previsti dalla legge. La dichiarazione si può presentare mediante un'applicazione web disponibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate ovvero avvalendosi di un intermediario abilitato. Il modello può essere presentato e inviato alternativamente: - telematicamente dal contribuente, ovvero dall’erede, tramite un’applicazione web, utilizzando le credenziali di Fisconline o Entratel, oppure tramite gli intermediari abilitati; - in forma cartacea, con plico raccomandato senza busta, corredato di un documento di riconoscimento valido, all'indirizzo: Agenzia delle entrate, Direzione Provinciale I di Torino - Ufficio canone tv - Casella Postale 22 – 10121 Torino; - via PEC, all’indirizzo cp22.canonetv@postacertificata.rai.it se firmato digitalmente, si sensi degli articoli 48 e 65 del Codice dell'Amministrazione digitale. Se l'apparecchio televisivo si acquista solo successivamente si potrà presentare una nuova dichiarazione, compilando la sezione “Dichiarazione di variazione dei presupposti” contenuta nel quadro C del modello. In questo caso verrà addebitato il canone dal mese in cui è presentata. Rimborso del canone Chi provvede a pagare il canone, nei casi in cui non è dovuto, mediante l'addebito sulle bollette per la fornitura di energia elettrica può successivamente richiederne il rimborso presentando la relativa istanza. Nello specifico con riferimento ai soggetti che hanno diritto all’esenzione per l’intero anno, è possibile presentare: - la dichiarazione sostitutiva, separando la quota canone dalle bollette, e pagando solo la quota relativa alla fornitura elettrica; - direttamente l’istanza di rimborso, utilizzando il modello omnicomprensivo della dichiarazione sostitutiva attestante il possesso dei requisiti, nell'ipotesi in cui hanno già pagato la bolletta comprensiva della quota canone TV. La richiesta di rimborso può essere presentata dal titolare dell'utenza elettrica o dai suoi eredi utilizzando i relativo modello disponibile sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate e della RAI. L''istanza può essere presentata telematicamente dal titolare dell'utenza elettrica, dai suoi eredi o dagli intermediari abilitati, mediante la specifica applicazione web, ovvero in forma cartacea a mezzo servizio postale, con raccomandata.