
Credito da Superbonus fraudolento vincolato dal sequestro impeditivo
La buona fede dei cessionari è irrilevante poiché questo tipo di blocco serve a evitare la sua circolazione e la perpetrazione di ulteriori reati, come la compensazione dei crediti inesistenti
La Corte di cassazione, con la sentenza 6532 del 17 febbraio 2026, ha chiarito che il credito d’imposta ottenuto mediante condotte fraudolente è inesistente e la sua circolazione rappresenta la proiezione “cartolare” del profitto derivante dalla truffa.