Presidente dell’associazione sportiva responsabile per l’attività effettiva

La persona che ha agito in nome e per conto di una società di baseball non può giustificare la mancata presentazione della dichiarazione sostenendo di non essere formalmente titolare della carica

Con l’ordinanza n. 3831 del 20 febbraio 2026, la Suprema corte ha confermato il proprio consolidato orientamento in relazione all’individuazione della responsabilità del presidente di un’associazione sportiva affermando che la responsabilità solidale (di natura fideiussoria) incombente su colui che agisce in nome e per conto di un’associazione non riconosciuta deve essere ricondotta non alla mera titolarità della carica, ma all’effettuazione della relativa attività.

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