
Divieto di duplicazione dei benefici prima casa
Per fruire del beneficio l’acquirente non deve possedere un altro immobile acquisito con la stessa agevolazione o, se lo possiede, deve venderlo entro 2 anni, anche se deriva da una liberalità
La Suprema corte, con la pronuncia n. 2482 del 5 febbraio 2026, ha stabilito, aderendo alle tesi dell’Amministrazione finanziaria, che il contribuente non può fruire per la seconda volta del beneficio fiscale per l’acquisto della prima casa indipendentemente dalla natura giuridica del primo atto di acquisto.