
Decreto ingiuntivo, interessi di mora con Registro proporzionale
Anche se la prestazione principale rientra in campo Iva, il loro pagamento ne è comunque escluso, di conseguenza, a essi non è applicabile il principio di alternatività Iva/registro
La Corte di cassazione, con l’ordinanza n. 2431 del 5 febbraio 2026, ha stabilito che gli interessi di mora disposti in un decreto ingiuntivo con il quale una società viene condannata al pagamento di una somma di denaro nei confronti di altra società scontano l’imposta di registro con l’aliquota del 3% anche se la prestazione principale rientra in ambito Iva.