
Deducibilità integrale dei costi telefonia se afferenti ai ricavi da commessa
L'Agenzia delle Entrate conferma che la limitazione dell'80% ex art. 102 TUIR non colpisce i servizi telefonici integrati nell'offerta ai clienti
Con la risposta n. 71 del 9 marzo 2026 l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che le spese per servizi di telefonia fissa, mobile e trasmissione dati sono integralmente deducibili se costituiscono componenti negativi direttamente afferenti ai ricavi, poiché integrati in un servizio complesso reso ai clienti e non suscettibili di uso promiscuo.