Con la risposta n. 63 del 3 marzo 2026 l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che i versamenti effettuati tramite modello F24 per la definizione delle comunicazioni di irregolarità (ex artt. 36-bis del D.P.R. n. 600/1973 e 54-bis del D.P.R. n. 633/1972) concorrono alla determinazione della soglia del 10 per cento necessaria per il rilascio del Certificato di sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 17-bis, comma 5, del D.Lgs. n. 241/1997. L'Amministrazione finanziaria ha precisato che tali pagamenti, in quanto attestanti la volontà e la capacità del contribuente di adempiere ai propri obblighi tributari, rientrano nel computo dei "complessivi versamenti registrati nel conto fiscale", a condizione che siano stati eseguiti nel lasso temporale del triennio di riferimento. Tale arco temporale è delimitato dalla data di inizio del periodo d'imposta della dichiarazione più remota e la fine del periodo d'imposta della dichiarazione dei redditi più recente tra quelle presentate nell'ultimo triennio. Il quesito L'art. 17-bis del D.Lgs. n. 241/1997 impone ai committenti che affidano opere o servizi di importo annuo superiore a 200.000 euro (caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera) l'obbligo di verificare il corretto versamento delle ritenute fiscali da parte di appaltatori e subappaltatori. Le imprese possono essere esonerate da tali adempimenti se ottengono il cosiddetto DURF, il quale certifica, tra i vari requisiti, che i versamenti registrati nel conto fiscale nell'ultimo triennio non siano inferiori al 10% dei ricavi o compensi risultanti dalle dichiarazioni. Una società operante nel settore degli appalti ha interpellato l'Agenzia per sapere se, nel calcolo di tale soglia, potessero essere inclusi anche i versamenti derivanti da avvisi bonari (comunicazioni di irregolarità), regolarmente pagati nei termini. Secondo l'istante, tali somme estinguono un debito d'imposta emerso in sede di controllo ma riferibile a tributi dovuti nelle dichiarazioni, dimostrando così l'affidabilità fiscale dell'impresa. Il parere dell'Agenzia delle Entrate Nel fornire il proprio parere, l'Agenzia richiama la prassi consolidata (circolare n. 1/E del 2020), la quale specifica che il numeratore del rapporto deve includere i versamenti effettuati tramite modello F24 per tributi, contributi e premi INAIL, al lordo dei crediti compensati. L'Agenzia opera un distinguo fondamentale tra: debiti iscritti a ruolo: questi sono espressamente esclusi dal computo del requisito del 10% versamenti da avviso bonario: diversamente dai carichi affidati all'Agente della Riscossione, questi pagamenti confluiscono nel conto fiscale e rappresentano una regolarizzazione spontanea (ancorché sollecitata) della posizione del contribuente. Il chiarimento conferma che la ratio della norma è premiare la regolarità fiscale complessiva. Tuttavia, l'inclusione degli avvisi bonari non è assoluta ma vincolata a un rigoroso criterio temporale: le somme devono essere state versate entro i termini di chiusura dei periodi d'imposta che compongono il triennio di osservazione. In assenza di tale coincidenza temporale, il versamento non potrebbe essere imputato correttamente al rapporto tra versamenti e ricavi del triennio considerato. Per i professionisti e le imprese, questa interpretazione apre alla possibilità di sanare eventuali carenze nei versamenti ordinari attraverso la definizione degli avvisi bonari, salvaguardando così la possibilità di ottenere il DURF e proseguire l'operatività negli appalti di rilevante entità.