
Danni per il maltempo nel Sud e isole, versamenti fiscali sospesi
In Gazzetta ufficiale il decreto che interviene in favore dei cittadini e delle imprese dei comuni in Calabria, Sardegna e Sicilia che hanno subito le conseguenze dell’uragano dello scorso gennaio
Venerdì 27 febbraio è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Dl n. 25/2026, che contiene misure urgenti in risposta all’emergenza provocata dai gravissimi eventi meteorologici che dal 18 gennaio hanno colpito Calabria, Sardegna e Sicilia e per fronteggiare la frana di Niscemi. Tra gli interventi a sostegno dei residenti e delle imprese dei comuni colpiti dal maltempo eccezionale ci sono anche delle misure fiscali.
In particolare, il pacchetto varato dal governo contiene una sospensione dal 18 gennaio fino al 30 aprile 2026, di versamenti tributari, ritenute, cartelle e adempimenti; in pausa anche contributi e premi assicurativi obbligatori.
Chi rientra nella sospensione
La sospensione è prevista per i soggetti con residenza o sede legale oppure operativa, dichiarata in Camera di commercio, in immobili situati nei territori colpiti dagli eventi calamitosi dal 18 gennaio in poi, per cui è stato dichiarato lo stato di emergenza con la delibera del Consiglio dei ministri del 26 gennaio scorso e che siano:
- danneggiati e sgomberati per inagibilità in esecuzione di provvedimenti adottati dalle autorità competenti entro il 27 febbraio 2026, in conseguenza negli eventi metereologici del 18 gennaio in poi
- danneggiati e per cui, al 27 febbraio 2026, sia stata chiesta la verifica di agibilità ed in esito alla stessa è stato in seguito disposto lo sgombero.
La delibera del Consiglio dei ministri del 26 gennaio pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 2 febbraio aveva dichiarato lo stato di emergenza per dodici mesi per le tre Regioni. Con l’ordinanza del capo della Protezione civile n. 1180/2026 (pubblicata in G.U. n. 27 del 3 febbraio 2026) era stata effettuata una prima ricognizione dei territori danneggiati. Nei comuni elencati nel provvedimento vi rientra anche Niscemi, a cui sono state dedicate misure aggiuntive in ragione della grave frana.
Che cosa rientra nella sospensione
In generale, sono sospesi tutti i versamenti tributari in scadenza dal 18 gennaio al 30 aprile 2026 (art. 2, comma 3), con esclusione di dazi e accise.
Rientrano nello stop anche le ritenute alla fonte a titolo di Irpef sui redditi di lavoro dipendente e assimilati ai sensi degli articoli 23 e 24 del Dpr n. 600/1973, nonché le trattenute relative alle addizionali regionale e comunale operate dai datori di lavoro in qualità di sostituti d’imposta.
La sospensione si estende ai pagamenti di cartelle di pagamento e ad altri atti della riscossione, come gli atti di presa in carico delle somme contenute in avvisi di accertamento esecutivi. È inoltre previsto lo stop agli adempimenti formali tributari ricadenti nel medesimo periodo.
Sul versante previdenziale, sono congelati i versamenti dei contributi e i premi per l’assicurazione obbligatoria.
La ripresa dei versamenti sospesi avverrà, senza sanzioni e interessi e in unica soluzione, entro il 10 ottobre 2026 per tributi e ritenute. Per gli atti della riscossione i termini riprendono a decorrere dalla fine della sospensione. Resta escluso ogni rimborso per quanto eventualmente già versato.
La sospensione si applica anche ai versamenti per l’adesione ad uno degli istituti di definizione agevolata previsti dalla legge n. 197/2022 (rottamazione-quater) con scadenze nel periodo interessato. Inoltre, è prevista una proroga di tre mesi di termini e scadenze connessi alla rottamazione-quinquies (legge n. 199/2025).
Sul piano contabile‑societario, per società e imprese delle aree colpite sono sospesi gli adempimenti contabili e societari in scadenza entro il 31 marzo 2026 e i termini per gli adempimenti presso le Camere di commercio fino al 30 aprile 2026.